DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230

Type DPR
Publication 2000-06-30
Ultimo aggiornamento 2020-06-30
State In force
Source Normattiva
articles 136
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 6-9-2000 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/08/2000, n. 197 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione delle strutture e delle disponibilita' della pubblica amministrazione, nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso quadro legislativo di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere, ravvisandosi l'opportunita' di una specifica norma regolamentare in tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

PARTE I ((Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria)) Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo I Principi direttivi

Art. 1

Interventi di trattamento

1.Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

2.Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e' diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

3.Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". - Il testo dell'art. 87, primo comma, della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 87 (Norme di esecuzione). - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sara' emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena, il regolamento di esecuzione sara' emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione". - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legistativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)". 2 - 3 (Omissis). "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo del comma 6 dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' il seguente: 6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663".

Art. 2

Sicurezza e rispetto delle regole

1.L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalita' del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

2.Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali e' affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 3

Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale

1.Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale e' preposto personale dei rispettivi ruoli dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente normativa.

2.Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attivita' dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonche' gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di competenza.

3.Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 4

Integrazione e coordinamento degli interventi

1.Alle attivita' di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione.

2.A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunita' locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono apposite e periodiche conferenze di servizio.

3.Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale.

Art. 5

Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti

1.Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.

Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo II Condizioni generali

Art. 6

Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

1.I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.

2.Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.

3.Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonche' per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, puo' escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

4.Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensita' attenuata.

5.I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6.Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.

7.Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.

Art. 7

Servizi igienici

1.I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2.I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

3.Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attivita' in comune.

Art. 8

Igiene personale

1.Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualita' e quantita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2.Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessita'.

3.Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio elettrico.

4.Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda.

5.L'obbligo della doccia puo' essere imposto per motivi igienico-sanitari.

Art. 9

Vestiario e corredo

1.Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso che l'amministrazione e' tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale.

2.I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ((;)) la loro quantita' deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione.

3.Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso.

4.L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento e' imputabile ((al detenuto o all'internato)), questi e' tenuto a risarcire il danno.

5.Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.

6.I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.

7.I capi di biancheria personale e di vestiario nonche' gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento.

8.La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza.

9.I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprieta' che non possono essere lavati con le normali procedure usate ((quelli forniti dall'amministrazione)), devono provvedervi a loro spese.

10.L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.

Art. 10

Corredo e oggetti di proprieta' personale

1.Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi.

2.E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese.

3.E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.

Art. 11

Vitto giornaliero

1.Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.

2.Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.

3.Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.

4.Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformita' del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.

Nota all'articolo 11: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note all'art. 20.

Art. 12

Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

1.La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.

2.Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

3.I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

4.Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile ((lo svolgimento del loro compito; per i detenuti)) e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.

5.La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, ((congiuntamente o disgiuntamente)), le loro osservazioni al direttore.

6.La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita' comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

Art. 13

Locali per la confezione e la somministrazione del vitto Uso di fornelli

1.Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine.

2.Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.

3.Il vitto e' consumato di regola in locali all'uopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il regolamento interno stabilisce le modalita' con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tal fine.

4.E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti, nonche' per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.

5.Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresi' le modalita' di uso e di recupero, anche forfettario, della spesa.

6.La mancata adozione della gestione diretta, da parte dell'amministrazione, ((dei servizi di vettovagliamento e di sopravvitto)) di cui ai commi quinto e settimo dell'articolo 9 della legge deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta puo', comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta e' equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.

7.Il regolamento interno puo' prevedere che, senza carattere di continuita', sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonche' le modalita' da osservare.

Art. 14

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

1.Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e' consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attivita' trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terra' anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.

2.Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis e 64 della legge.

3.Non e' ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche. E' consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino ((in misura non superiore a mezzo litro))e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso e' vietato l'accumulo di bevande alcoliche.

4.Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell'internato.

5.I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

6.I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente ((di peso non superiore a venti chili)), contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalita' stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

7.Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

8.I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantita' il fabbisogno di una persona.

9.Il detenuto o l'internato non puo' accumulare generi alimentari in quantita' eccedente il suo fabbisogno settimanale.

10.Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.

Art. 15

Cessioni fra detenuti o internati

1.La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.

((2. E' consentita la cessione fra detenuti e internati))

Art. 16

Utilizzazione degli spazi all'aperto

1.Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalita' di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attivita' trattamentali e, in particolare, per attivita' sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.

2.La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attivita' trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della liberta' personale.

3.La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.

4.Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.

Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 10 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali. La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici".

Art. 17

Assistenza sanitaria

1.I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.

2.Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonche' di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalita' indicate dalla vigente normativa.

3.L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge.

4.Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

5.In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi del quarto comma dell'articolo 80 della legge.

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 123)).

8.Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorita' giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorita': da' inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

9.In ogni istituto devono essere svolte con continuita' attivita' di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attivita' fisica.

Art. 18

Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

1.E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

2.I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.

3.Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

Art. 19

Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido

1.Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura.

2.E' prestata, altresi', l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico.

3.L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di se', e' curata da professionisti specialisti in pediatria.

4.Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonche' gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

5.Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinche' gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi

6.Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attivita' ricreative e formative proprie della loro eta'. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attivita' predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio.

7.Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di eta' stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

Art. 20

Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente

1.Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attivita' trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.

2.La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente puo' essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario.

3.Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1.

4.I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi.

5.Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attivita' ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.

6.Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio.

7.Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacita' naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente.

8.Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semiliberta' ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.

9.I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermita' mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.

10.Il presente articolo, nonche' gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

Note all'art. 20: - Il testo degli articoli 9, 12, 20 e 27 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati. I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile. La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. Il servizio di vettovagliamento e' di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Ai detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorita' comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui e' sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto". "Art. 12 (Attrezzature per attivita' di lavoro, di istruzione e di ricreazione). - Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita' lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati". "Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e' remunerato. Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalita' terapeutiche. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalita', nonche' delle precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalita' indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche' l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabllita' generale dello Stato e di quelle di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attivita' artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente". "Art. 27 (Attivita' culturali, ricreative e sportive). - Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale". - Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 220, reca: "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419".

Art. 21

Servizio di biblioteca

1.La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato l'istituto stesso.

2.Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella societa',

3.Il servizio di biblioteca e' affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonche' per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attivita' durante il tempo libero. Si avvale altresi' di uno o piu' detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

4.I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalita' previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento.

5.Nell'ambito del servizio di biblioteca, e' attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attivita' di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalita' e gli orari di accesso alla sala di lettura.

Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.

Titolo I TRATTAMENTO PENITENZIARIO Capo III Ingresso in istituto e modalita' del trattamento

Art. 22

Ammissione in istituto

1.Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che cio' fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di liberta'.

2.In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso.

3.Quando viene ricevuta una persona, che non puo' essere trattenuta perche' deve essere sottoposta a misura privativa della liberta' diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto e' destinato, la direzione provvede ad informare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.

4.In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, la prescritta informazione all'autorita' giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima dell'introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale dall'autorita' giudiziaria.

5.Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalita', i limiti e la durata dell'isolamento medesimo.

6.In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la direzione richiede all'autorita' giudiziaria competente le integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza di stati di sofferenza psicofisica della persona.

7.Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale, nonche' gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione, incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.

Note all'art. 22: - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". - Il testo dell'art. 33 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 33 (Isolamento). - Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo e' ammesso: 1) quando e' prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune; 3) per gli imputati durante l'istruttorira e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando cio' sia ritenuto necessario dall'autorita' giudiziaria".

Art. 23

Modalita' dell'ingresso in istituto

1.La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalita' di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

2.Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24, qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla autorita' giudiziaria procedente.

3.Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti e' comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, e' segnalata anche al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.

4.Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti e nel piu' breve tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente cartella personale.

((

5.Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorita' giudiziaria competente.

))

6.Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalita' fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalita', il soggetto e' identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria.

7.Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.

8.Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.

9.Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.

10.I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari di cui all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della comunita' esterna autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento.

Art. 24

Iscrizioni a registro

1.Nel registro previsto dell'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito.

2.Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al direttore dell'istituto, che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso direttore indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.

3.La disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il registro di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale e dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4.Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice di procedura penale, sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione piu' rapido. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.

Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), si vedano le note all'art. 3. - Il testo dell'art. 123 del codice di procedura penale, e' il seguente: "Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. 2. Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa". - Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' il seguente: "Art. 44 (Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'art. 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al piu' tardi nel giorno successivo, all'autorita' giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce a esso, di aver trasmesso il testo originale". - Il capo VI del titolo I della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito".

Art. 25

Albo degli avvocati

1.Presso ogni istituto penitenziario e' tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.

2.E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

Art. 26

Cartella personale

1.Per ogni detenuto o internato e' istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla liberta'. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' dimesso. Di tale custodia e' data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2.L'intestazione della cartella personale e' corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.

3.Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonche' della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.

4.Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo l4-ter e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare, sono, altresi', comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.

5.Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto e' annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103.

6.All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nella cartella personale e' annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.

Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 94 del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' il seguente: "Art. 94 (Ingresso in isitituti penitenziari). - 1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non puo' ricevere ne' ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria. 1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia e' inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'art. 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso, con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti. 1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in liberta' del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perche' provveda a quando stabilito dal comma 1-bis. 1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti. 2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto in flagranza, ivi deve essere trattenuto a norma dell'art. 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia alla autorita' giudiziaria competente. 3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione". - Per il testo del quarto comma dell'art. 13 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 30. - Per il capo VI del titolo I della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 24. - Il testo vigente dell'art. 14-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 14-ter (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo. 3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie. 4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II".

Art. 27

Osservazione della personalita'

1.L'osservazione scientifica della personalita' e' diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilita' ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

2.All'inizio dell'esecuzione l'osservazione e' specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi.

3.Nel corso del trattamento l'osservazione e' rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.

4.L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuita' in caso di trasferimento in altri istituti.

Art. 28

Espletamento dell'osservazione della personalita'

1.L'osservazione scientifica della personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

2.Quando si ravvisa la necessita' di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.

3.L'osservazione e' condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.

4.Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate.

Nota all'art. 28: - Per il testo del secondo e quarto comma, dell'art. 80 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 118.

Art. 29

Programma individualizzato di trattamento

1.Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.

2.La compilazione del programma e' effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 28.

3.Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

4.La segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola, all'educatore.

Note all'art. 29: - Per il testo del terzo comma, dell'art. 13 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in nota all'art. 30. - Il testo del sesto comma, dell'art. 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento e' attuato secondo un criterio di individuazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti".

Art. 30

Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti

1.I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora cio' non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilita' di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in localita' prossima.

2.Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attivita' di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.

3.Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.

4.Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.

5.Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 13 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 13 (Individuazione del trattamento). - Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'oservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione sono formulate indicazioni di merito al trattamento rieducativo da effettuare ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita in collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento".

Art. 31

Raggruppamento nelle sezioni

1.Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e degli internati, secondo i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)