LEGGE 27 febbraio 2002, n. 15

Type Legge
Publication 2002-02-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.All'articolo 165 del codice penale militare di guerra, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche. In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane".

Art. 3

1.All'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 31 gennaio 2002, n. 6, le parole: "da uno" sono sostituite dalle seguenti: "da due".

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Martino, Ministro della difesa

Scajola, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato 2

Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) All'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6". ((. . .)) ((. . .))

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