LEGGE 4 aprile 2002, n. 56
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli ----
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8 L'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - 1. Al comma 3 dell'art. 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1 febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ". All'art. 3: al comma 1, le parole "tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute" sono sostituite dalle seguenti: "quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; le parole: "16 membri" sono sostituite dalle seguenti: "25 membri" e le parole: "e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia" sono sotituite dalle seguenti: ", uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici". All'art. 4: al comma 2 la parola: "estesa" e' sostituita dalla seguente: "esteso"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003".
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