DECRETO 2 dicembre 2002, n. 276

Type Decreto
Publication 2002-12-02
Ultimo aggiornamento 2018-09-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4-1-2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visti i decreti legislativi 3 maggio 2001, n. 201, e 28 dicembre 2001, n. 477, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visti gli articoli 3, commi 3 e 4, 31, commi 3 e 4, e l'articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi dei quali il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le eventuali forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, nonche' le modalita' di determinazione dei posti disponibili per i concorsi interni nel rispetto del limite del venti per cento;

Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi del quale il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso interno per titoli di servizio ed esame per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, le modalita' di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, nonche' le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede ad individuare le modalita' di espletamento dei concorsi, per titoli ed esame, per l'accesso al ruolo direttivo speciale nella fase transitoria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;

Visto l'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede, altresi', ad individuare le modalita' di espletamento del concorso per titoli ed esame per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

Considerato che per rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici si ravvisa l'opportunita' di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia delle procedure concorsuali, pur nella diversificazione dei ruoli e delle funzioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2002;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla composizione della commissione incaricata degli accertamenti attitudinali ed, in particolare, alla nomina di due membri esterni, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'attitudine ai servizi di polizia e' opportuno venga effettuato da appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato specificamente selezionati, la cui competenza professionale, compiutamente consolidata dalla diuturna pratica d'ufficio, assicura la necessaria esperienza nello specifico settore;

Ritenuto di non poter altresi' condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessita' che la commissione d'esame, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, provveda comunque alla correzione del secondo elaborato, in considerazione delle esigenze di economicita' dell'azione amministrativa che non rendono opportuna tale ulteriore fase concorsuale, posto che il voto di insufficiente attribuito al primo elaborato non puo' essere modificato in relazione alla valutazione del secondo per quanto positiva essa possa essere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9802.A.98 del 26 novembre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI, DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Determinazione dei posti disponibili per i concorsi

1.Il numero dei posti da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Ai sensi degli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, il medesimo decreto determina, nel rispetto del limite del venti per cento dei posti complessivamente determinati per ciascun ruolo, il numero dei posti da riservare ai corrispondenti concorsi interni.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' il seguente: "Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione; b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo; c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare; e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.". - Il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di polizia). 1. - 2. (Omissis). 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie. 4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.". - Il testo dell'art. 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttivi tecnici). 1. - 2. (Omissis). 3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.". - Il testo dell'art. 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). 1. (Omissis). 2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse. 2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.". - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 16 (Accesso al ruolo direttivo speciale). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nei limiti dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto dall'art. 24, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso e' riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 3. Le prove di esame, scritte e orali, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.". - Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24. 2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1 gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto Superiore di Polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della meta'. 4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8. 5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.". - Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore. 2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40. 3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della meta'. 7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8. 8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3, comma 4, dell'art. 31, comma 4 e dell'art. 46, comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse.

Art. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

5.I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

6.Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

7.Costituisce, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre.

8.L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

9.L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: "Art. 35 (Reclutamento del personale). 1. - 5. (Omissis). 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.". - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). 1. - 5. (Omissis). 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.". - Il testo dell'art. 3., comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: "Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di polizia). 1. (Omissis). 2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative.". - Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di smaltimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.". - Il testo dell'art. 127, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "Art. 127 (Decadenza). - 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 63 l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente; c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine piu' breve; d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il consiglio di amministrazione.".

Art. 3

Bando di concorso

3.Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: "Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). 1. - 3 (Omissis). 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.".

Art. 4

Domande di partecipazione ai concorsi

1.Le domande di partecipazione ai concorsi, compilate su modelli cartacei o telematici predisposti a cura dell'Amministrazione, devono essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, alla questura della provincia ove il candidato risiede o agli altri enti indicati nel bando di concorso, secondo le modalita' stabilite nel bando stesso.

2.Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, per le domande trasmesse a mezzo posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, per quelle trasmesse con le altre modalita' stabilite nel bando, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione.

6.Le domande devono inoltre contenere l'indicazione del recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di comunicare le eventuali, successive variazioni.

7.I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 5, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando il titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresi', nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove.

8.L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in nota all'art. 3.

Art. 5

Riserve di posti e preferenze

1.Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

2.Si applica, altresi', la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

3.I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

4.A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni speciali di legge. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel bando di concorso.

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' il seguente: "Art. 4. - 1. La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca. 2. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. 3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe': 1) licenza di scuola elementare; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 4) diploma di laurea. 4. Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'. 5. Gli attestati hanno validita' di sei anni. 6. La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.". - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: "Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. 2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine: 1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 2) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.".

Art. 6

Prova preselettiva

2.La prova, il cui superamento costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso, puo' essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi.

3.Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

Art. 7

Modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

2.La formulazione dei quesiti e' curata dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Istituto Superiore di Polizia, avvalendosi di societa' specializzate e di istituti di ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

3.Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da cinque risposte, delle quali solo una e' esatta. Le risposte sono numerate da uno a cinque. La posizione della risposta esatta e' determinata dal sistema automatizzato. I quesiti sono formulati come domande dirette, cui deve corrispondere una, e una sola delle cinque risposte, e sono suddivisi per materia e per grado di difficolta'. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.

4.I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3 in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. Il grado di difficolta' e la relativa numerazione vengono attribuiti in sede di formazione dell'archivio, di cui all'art. 8, dagli organi ad esso preposti. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda.

Art. 8

Archivio informatico dei quesiti

1.Lo svolgimento della preselezione e' informato a criteri di imparzialita' e trasparenza. A tal fine e' istituito presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, un archivio informatico nel quale vengono inseriti i quesiti di cui all'articolo precedente. I quesiti vengono pubblicati quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva. Fatta eccezione per la pubblicazione dei quesiti, e' garantita la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della procedura concorsuale.

2.Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente comma 1, e' istituita con decreto ministeriale una commissione presieduta dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza e composta dal direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale, dai responsabili del Servizio del controllo interno e dell'Ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3.La commissione dura in carica per un triennio ed e' rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4.Oltre ai compiti indicati al comma 1, la commissione di cui al comma 2 vigila sullo svolgimento di tutte le fasi connesse con la predisposizione dei quesiti e sul loro inserimento nell'archivio, e provvede, d'intesa con l'Istituto superiore di polizia, all'aggiornamento dei quesiti, verificandone l'attualita' all'esito dello svolgimento di ogni prova concorsuale.

Art. 9

Svolgimento della prova preselettiva

1.Il calendario di svolgimento della prova preliminare, nonche' le sedi in cui essa avra' luogo, sono indicati nella Gazzetta Ufficiale cosi' come specificato nel bando di concorso.

2.La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

3.Dopo l'ingresso dei candidati nei locali dove si svolge la prova, la commissione giudicatrice provvede alla distribuzione dei questionari dopo averne disposto la selezione automatica tra quelli contenuti nell'archivio di cui all'articolo 8. I questionari sono contenuti in confezioni individualmente sigillati, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla commissione.

Art. 10

Formazione della graduatoria

1.La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.

2.Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

3.La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 11

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1.I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono sottoposti, prima delle prove scritte, all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso al ruolo per il quale si concorre. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione puo' effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale. La convocazione puo' avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale della data fissata dal bando di concorso.

2.Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

3.Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

4.I candidati che superano la visita psico-fisica sono sottoposti a prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.

5.Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneita'.

6.Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvati i test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, differenziati in relazione alle funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.

7.Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai commi precedenti possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

8.Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

9.Il giudizio di non idoneita', espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso da disporsi con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. I candidati idonei sono ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 12

Presentazione dei documenti

1.I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

2.La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione ne sia gia' in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

Art. 13

Formazione ed approvazione della graduatoria

1.Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari la votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale.

2.Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici la votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

3.Con proprio decreto il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.

4.Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, con le medesime modalita' di cui al comma 3 sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.

5.I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6.I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.

Capo II Concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari

Art. 14

Commissione esaminatrice

2.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3.Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5.Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nota all'art. 14: - Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e' il seguente: "Art. 11. - 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 2. La commissione prepara le tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in piu' sedi. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. 3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario. 4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere. 5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data di prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.". "Art. 12. - 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formulare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste.".

Art. 15

Prove d'esame

3.L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.

4.La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

5.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.

7.La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Capo III Concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici

Art. 16

Commissione esaminatrice

2.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3.Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia gia' componente ai sensi del comma 1, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5.Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nota all'art. 16: - Per il testo degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda in nota all'art. 14.

Art. 17

Prove d'esame

1.Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una orale. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1.

2.La prova orale, oltre a vertere sulle materie indicate nella tabella 1, prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica.

3.L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.

4.La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.

5.Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

6.La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovra' sostenere la prova stessa.

7.La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 18

Titoli valutabili

1.Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9: 1) diploma di laurea relativo a materie attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre; 2) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre; 3) diplomi di specializzazione, di abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni; 4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. B) titoli professionali, fino a punti 15: 1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; 2) lo svolgimento a carattere volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato. C) titoli vari, fino a punti 6: sono presi in considerazione quelli attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre e che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

2.La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3.Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.

4.Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.

Capo IV Concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici

Art. 19

Commissione esaminatrice

2.Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.

3.Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

4.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.

5.Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

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