LEGGE 8 febbraio 1903, n. 25
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a destinare temporaneamente al tribunale di Milano sei giudici di altri tribunali del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1903. VITTORIO EMANUELE. F. COCCO-ORTU. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
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