DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 15

Type Decreto legislativo
Publication 2004-01-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'articolo 90;

Ravvisata l'esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

1.Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 242 del 1999» è sostituito dal seguente: «1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonchè la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.».

2.All'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.».

3.All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppressa la lettera e), e il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 2-bis. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.».

4.All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il consiglio nazionale è composto da: a) il presidente del CONI, che lo presiede; b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali; c) i membri italiani del CIO; d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI; f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate; h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI. 1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.».

5.All'articolo 4 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti.».

6.All'articolo 5 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali. 1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.».

8.All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; e-bis) stabilisce i criteri e le modalità di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale; e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;».

9.All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva; c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.».

10.All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque; b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.».

11.All'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.».

12.All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;».

13.All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: «d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale; e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma; f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

14.All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente: «h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.».

15.All'articolo 8 del decreto legislativo n. 242 del 1999 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale. 3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica. 3-bis. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. 3-ter. Il presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI; b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.».

16.L'articolo 9 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

17.L'articolo 10 del decreto legislativo n. 242 del 1999 è soppresso.

18.All'articolo 11 del decreto legislativo n. 242 del 1999 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.».

19.All'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la funzionalità dell'ente», e al comma 3, dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.».

20.All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo le parole: «federazioni sportive nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e le discipline sportive associate» e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.».

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