DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398
Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, e, in particolare, l'allegato n. 3;
Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto:
Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1
(L) Oggetto
1.Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e', rispettivamente, il seguente: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». «Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere». «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 3-4-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340: «Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti e regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge. 2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi. 4-5. (Omissis). 6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a)-n) (Omissis); o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti: «7-bis) (Omissis); 7-ter) Debito pubblico. 7-quater) (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 50 del 1999. «Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate: a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) nelle leggi annuali di semplificazione; c) nell'allegato 3 della presente legge; d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice; f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266; f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici. 2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi: a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico; h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. 3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2. 4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. 5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, primo comma, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, numero 3, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo. 6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici. 7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.». L'art. 7 sopra riportato e' stato abrogato dall'art. 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, infra trascritto, che, tuttavia, fa salve talune procedure gia' avviate. - Si trascrive il testo dell'allegato 3 alla legge n. 50 del 1999 (come modificato dall'art.1, comma 6, lettera o), della legge n. 340 del 2000, sopra riportato): «Allegato 3 (articolo 7, comma 1) MATERIE OGGETTO DI RIORDINO 1-7-bis) (Omissis); 7-ter) Debito pubblico; 7-quater)-9-bis) (Omissis).». - Il testo del comma 3 dell'art. 23 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e' il seguente: «Art. 23 (Abrogazioni). - 1-2. (Omissis). 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato art. 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4-7. (Omissis).»
Art. 2
(L-R) Definizioni
Art. 3
Emissione ((e gestione))
((
1-bis.Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. (L)
))
2.Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Art. 4
(L). Strumenti finanziari
1.Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Nota all'art. 4: - Il titolo V del libro IV del codice civile disciplina i titoli di credito (capo I, disposizioni generali; capo II, titoli al portatore; capo III, titoli all'ordine; capo IV, titoli nominativi).
Art. 5
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
1.La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2.Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3.Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4.Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto ((disponibilita')) vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
((5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilita', anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L) ))
6.((Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilabili)), nonche' sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. ((Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento)). (L).
6-bis.Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L)
7.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
8.Il conto ((disponibilita')) non puo' presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).
9.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
Art. 6
(L) Denominazione del debito pubblico interno
1.A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
Art. 7
(L) Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1.A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).
Art. 8
(L) Pagamenti di debito pubblico
1.Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).
2.I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'. (L).
3.Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Capo I Gestione Sezione I Disposizioni generali
Art. 9
(R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
1.Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
2.I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).
Art. 10
(L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
1.A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).
Art. 11
(L) Sistema di gestione accentrata
1.Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L).
2.Il Tesoro comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L).
Art. 12
(L) Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
1.Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
2.A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L).
3.L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).
Nota all'art. 12: - Nelle note all'art. 2 e' riportato l'oggetto del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Art. 13
(L) Compiti dell'intermediario
2.Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).
Art. 14
(L) Diritti del titolare del conto
1.Effettuata la registrazione, il titolare del conto e' legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2.Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Art. 15
(L) Costituzione di vincoli
1.I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
2.Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
Art. 16
(L) Responsabilita' dell'intermediario
1.L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attivita' di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L).
Art. 17
(L) Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1.Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Tesoro. (L).
Art. 18
(L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
1.I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
2.Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
3.Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
Art. 19
(L) Conservazione dei documenti
1.I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
2.Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Art. 20
(L) Pagamento di valori
1.Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).
Sezione II Prescrizione
Art. 21
(L) Prescrizione degli interessi e del capitale
1.Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2.E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).
Art. 22
(L) Interruzione della prescrizione
1.La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto. (L).
2.La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).
Art. 23
(L) Termini di prescrizione
1.Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile.
Sezione III Gestione accentrata
Art. 24
Individuazione delle societa' di gestione accentrata
1.La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R).((8))
2.Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R).((8))
4.Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni. (R).
5.Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R).
6.Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
Art. 25
(R) Soggetti ammessi ai sistemi
1.Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).
Art. 26
(R) Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
2.A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
3.La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).
Art. 27
(R) Quadratura dei conti
1.La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R).
2.La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
3.La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26. La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato. (R).
4.La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi dell'articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R).
Capo II Mercato secondario dei titoli di Stato Sezione I Ammissione a quotazione dei titoli di Stato
Art. 28
(R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
1.Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R).
2.La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R).
3.La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).
Art. 29
(R) Informazione al pubblico
1.Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R).
Art. 30
(R) Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilita' della quotazione di borsa. (R).
Sezione II Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 35
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Sezione III Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli di Stato
Art. 40
(R) Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
1.Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2.L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo' avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R).
3.Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R).
4.Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali puo' essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e' effettuabile nonche' l'ammontare complessivo massimo dei titoli che puo' formarne oggetto. (R).
Art. 41
(R) Modalita' delle operazioni
1.Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2.Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
Art. 42
(R) Caratteristiche dei titoli
1.Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui all'articolo 40 rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2.Le componenti cedolari separate dal mantello che hanno la medesima scadenza sono tra loro fungibili. (R).
Art. 43
Lotti minimi di negoziazione
1.Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di separazione cedolare i lotti minimi di negoziazione sui mercati regolamentati all'ingrosso non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro per i mantelli e a 100.000 euro per le componenti cedolari separate dal mantello. (R).
Capo III Fondo di ammortamento Sezione I Norme sostanziali
Art. 44
(L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
((1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L) ))
3.Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).
Art. 45
(L) Conferimenti al Fondo
2.Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
3.Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L).
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