LEGGE 29 dicembre 1904, n. 679
Art. 1
È data esecuzione al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, sottoscritto in Roma il 13 luglio 1904, nonchè allo scambio di note 10-11 ottobre 1904, ed al Protocollo sottoscritto in Roma il 13 dicembre 1904, dè quali atti le ratifiche sono state scambiate a Roma, addì 28 dicembre 1904.
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