DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118

Type Decreto legislativo
Publication 2006-02-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005;

Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione XIV della Camera dei deputati;

Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta eccezione:

1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di valutare 1'opportunità «di non applicare il diritto di seguito a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1° gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facoltà è limitata, per espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina è applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene già la disciplina del diritto di seguito;

2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede di valutare l'opportunità - all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non è stata accolta poichè si è ritenuta assorbente la previsione, già contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta già in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633

1.La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: «Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti».

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