LEGGE 16 marzo 2006, n. 146

Type Legge
Publication 2006-03-16
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 12/4/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

Art. 3

Definizione di reato transnazionale

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) ((7))

Art. 5

Autorita' centrale ed autorita' di riferimento per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli

1.L'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, e' il Ministro della giustizia.

2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorita' di riferimento per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

Art. 6

Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria

1.Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.

2.Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.

Art. 7

Trasferimento dei procedimenti penali

1.Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.

2.Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.

Art. 8

Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia

1.Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Art. 9

Operazioni sotto copertura

1-bis.La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1.

2.Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'.

3.L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.

4.L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita' giudiziaria competente per le indagini nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.

5.Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

6.Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

6-bis.Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.

7.Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche' delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8.Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale antimafia.

9.L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

9-bis.I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.

10.Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni.

Art. 10

Responsabilita' amministrativa degli enti

1.In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2.Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3.Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4.Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).

6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).

7.Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8.Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9.Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10.Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 11

Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente

1.Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura e' comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilita' assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

Art. 12

Attivita' di indagine a fini di confisca

1.In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 13

Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia

1.In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dall'articolo 3-bis, settimo comma, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 14

Modifica dell'articolo 377 del codice penale

1.La rubrica dell'articolo 377 del codice penale e' sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».

2.Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».

3.All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

Art. 15

Interventi in materia di armi da fuoco

1.Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci».

2.Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».

Art. 16

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convention

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Protocolli

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

Allegato Traduzione non ufficiale CONVENZIONE DELLE NAZIONI I,UNITE: CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA Articolo 1 Scopo Lo scopo della presente Convenzione e' di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine transnazionale organizzato in maniera piu' efficace.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Terminologia Ai fini della presente Convenzione: (a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o piu' persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o piu' reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale; b) "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della liberta' di almeno quattro anni nel massimo o con una pena piu' elevata; c) "Gruppo strutturato" s'intende un gruppo che non si e' costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuita' nella composizione o una struttura articolata; d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali ed incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonche' atti giuridici o documenti attestanti la proprieta' di, o interessi in, tali averi; e) "Provento del reato" indica qualunque bene derivato e ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato; (f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorita' competente. (g) "Confisca>, che include - laddove applicabile -l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorita' competente; (h) "Reato presupposto " indica qualunque reato a seguito del quale e' generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione; (i) " Consegna controllata" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o piu' Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorita', al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso; (j) "Organizzazione regionale d'integrazione economica " indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che e' stata debitamente autorizzata, in conformita' alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a " Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio dell'azione penale per: (a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5,6, 8 e 23 della presente Convenzione; e (b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato. 2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato e' di natura transnazionale se: (a) e' commesso in piu' di uno Stato; (b) e' commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; (c) e' commesso in uno Stato, ma in esso e' implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato; o (d) e' commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Tutela della sovranita' 1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana, dell'integrita' territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati. 2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorita' di quell'altro Stato dal suo diritto interno.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente: (a) ad una o a entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attivita' criminale: (i) l'accordarsi con una o piu' persone per commettere un reato grave, per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale, e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtu' di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato; (ii) la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e dell'attivita' criminale in generale di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere il reato in questione; partecipa attivamente a. alle attivita' criminali del gruppo criminale organizzato; b. ad altre attivita' del gruppo criminale organizzato, consapevole che la sua partecipazione contribuira' al raggiungimento del suddetto scopo criminoso; (b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare la perpetrazione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato. 2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate sui fatti. 3. Gli Stati Parti il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1(a) (i) del presente articolo al fatto che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, si accertano che il loro diritto interno copra tutti i reati gravi commessi da gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonche' gli Stati Parte il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1 a) (i) del presente articolo alla perpetrazione di un atto ai sensi dell'accordo, informano di cio' il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato 1. Ogni Stato Parte adottera', in conformita' ai principi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, se commessi intenzionalmente: a) (i) alla trasformazione o al trasferimento di beni, pur sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare l'illecita origine di tali beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella perpetrazione del reato presupposto a sfuggire alle conseguenze giuridiche della sua azione; (ii) all'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprieta' di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato; b) e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico: (i) all'acquisizione, possesso, o utilizzo di beni, il cui possessore, detentore o utilizzatore e' a conoscenza, nel momento in cui li riceve, che essi sono provento di reato; (ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti nel presente articolo, o ad ogni altra associazione, intesa, tentativo o complicita' mediante la fornitura di assistenza, aiuto o consulenza in vista della sua perpetrazione. 2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del presente articolo: a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla piu' vasta gamma di reati presupposti; b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'articolo 2 della presente Convenzione ed i reati determinati conformemente agli articoli 5,8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati; c) Ai fini del paragrafo b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori dal territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte sono reati presupposti solo quando il relativo comportamento costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove e' commesso, e sarebbe reato in forza del diritto interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio. d) Ogni Stato Parte fornisce al Segretario Generale delle Nazioni Unite copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo, nonche' di ogni successiva modifica apportata a tali leggi, o una descrizione di esse (e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, puo' essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto. (f) La conoscenza, l'intenzione o la motivazione, in quanto elementi costitutivi di un reato enunciato al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze obiettive basate sui fatti.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Misure per combattere il riciclaggio di denaro 1. Ogni Stato Parte: a) istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire ed individuare ogni forma di riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l'accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e dichiarazione di transazioni sospette; b) fatti salvi gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, si accerta che le autorita' amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorita' incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro (comprese, ove previsto dal diritto interno, le autorita' giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale, alle condizioni previste dal suo diritto interno, e, a tal fine prevede la creazione di un servizio di informazioni finanziarie che funga da centro nazionale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro. 2. Gli Stati Parte prevedono l'attuazione di misure effettive per rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di denaro in contante et di titoli negoziabili, rispettando le garanzie che assicurano una corretta utilizzazione delle informazioni, senza ostacolare in alcun modo la circolazione di capitali lecitivi. In particolare, potra' essere stabilito l'obbligo, per i privati e le imprese, di segnalare i trasferimenti oltre frontiera di rilevanti somme in denaro contante e di titoli negoziabili. 3. Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le iniziative pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali per lottare contro il riciclaggio di denaro. 4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale regionale, sub-regionale e bilaterale fra le autorita' giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle leggi e le autorita' di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Penalizzazione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente: a) promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o per altra persona o entita', affinche' compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali; b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o per altra persona o entita', affinche' compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altre necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale..Allo stesso modo, ciascuno Stato Parte prevede di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte adotta altresi' le misure necessarie a conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice di un reato stabilito in conformita' al presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 della presente Convenzione, "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, nel modo in questa denominazione e' definita nel diritto interno ed applicata nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita tale funzione.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Misure contro la corruzione 1. Oltre alle misure di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, come opportuno e conformemente al suo ordinamento giuridico, misure effettive a carattere legislativo, amministrativo o di altra natura per promuovere l'integrita' e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione dei pubblici ufficiali. 2. Ogni Stato Parte adotta misure per accertarsi che le sue autorita' operino efficacemente in materia di prevenzione, individuazione e repressione della corruzione dei pubblici ufficiali, e conferisce a tali autorita' un'indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Responsabilita' delle persone giuridiche 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilita' delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli articoli 5,6,8 e 23 della presente Convenzione. 2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilita' delle persone giuridiche puo' essere penale, civile o amministrativa. 3. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati. 4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Azione penale, sentenza e sanzioni 1. Ciascuno Stato Parte rende la perpetrazione di un reato stabilito ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengono conto della gravita' di detto reato. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera affinche' qualsiasi potere giudiziario discrezionale-conferito dal suo diritto interno e inerente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui che hanno commesso reati previsti nella presente Convenzione- sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure d'individuazione e di repressione di tali reati, tenendo in debito conto la necessita' di esercitare un effetto deterrente per quanto concerne la loro perpetrazione. 3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate in conformita' al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni sul rilascio in attesa della sentenza o in pendenza della procedura di appello tengano conto della necessita' di assicurare la presenza del convenuto nel corso di un'ulteriore procedura penale. 4. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi tribunali o altre autorita' competenti tengano a mente la gravita' dei reati di cui nella presente Convenzione, quando prendono in considerazione l'eventualita' di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati. 5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nell'ambito del suo diritto interno, un periodo di prescrizione prolungato nel corso del quale sia possibile intentare procedimenti per i reati di cui nella presente Convenzione, tale periodo potendo essere ulteriormente prolungato qualora il presunto colpevole si sia sottratto alla giustizia. 6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica il principio in base al quale la definizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, nonche' dei mezzi giuridici di difesa applicabili e di altri principi giuridici che disciplinano la legalita' delle incriminazioni e' di esclusiva competenza del diritto interno di uno Stato Parte, e secondo il quale tali reati sono perseguiti e puniti in conformita' al diritto di tale Stato Parte.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Confisca e sequestro 1. Gli Stati Parti adottano, nella piu' ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca i: a) dei proventi di reato derivanti da reati determinati dalla presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi (b) dei beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la perpetrazione dei reati di cui alla presente Convenzione. 2. Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per consentire l'individuazione, la localizzazione, il blocco, o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca. 3. Se il provento di reato e' stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, in luogo; del provento. 4. Se il provento di reato e' stato confuso con beni lecitamente acquisiti, tali beni fatto salvo qualsiasi potere di blocco o di sequestro, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore preventivato del provento di reato. 5. I redditi o altri vantaggi derivati dai proventi di reato, dai beni in cui il provento di reato e' stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato e' stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato. 6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 13,ogni Stato Parte conferisce autorita' ai suoi tribunali o altri organi competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano esibiti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo. 7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilita' di esigere che l'autore di un reato stabilisca l'origine lecita dei presunti proventi di reato o di altri beni passibili di confisca, nella misura in cui tale esigenza e' compatibile con i principi del loro diritto interno e con la natura della procedura giudiziaria e di altri procedimenti. 8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che vi sono contenute sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Cooperazione internazionale ai fini della confisca 1. Per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico nazionale, uno Stato Parte che ha ricevuto da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato di cui nella presente Convenzione, una richiesta di confisca di proventi del crimine, di beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione, situati nel suo territorio: a) trasmette la richiesta alle sue autorita' competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento e' accordato, vi da' esecuzione; oppure b) trasmette alle sue autorita' competenti, affinche' sia eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente in conformita' all'art. 12, paragrafo I della presente Convenzione, nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, situati sul territorio dello Stato Parte richiesto. 2. A seguito di richiesta da parte diun altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per individuare, localizzare, bloccare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca da decretarsi sia dallo Stato Parte richiedente, sia ai sensi di una richiesta formulata secondo il paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto. 3. Le disposizioni dell'articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono: (a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, e che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno; b) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 1 b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta; una esposizione dei fatti e informazioni indicanti entro quali limiti si richiede di eseguire il provvedimento; (c) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste. 4. I provvedimenti o le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, in conformita' al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterale, che lo vincolano allo Stato Parte richiedente. 5. Ciascuno Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo, e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 6. Qualora uno Stato Parte decida di subordinare l'adozione delle misure di cui ai paragrafi l e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente. 7. La cooperazione ai sensi del presente articolo puo' essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non e' un reato di cui alla presente Convenzione. 8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati 1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni i sensi dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative. 2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi e' richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinche' questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari. 3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso puo' prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese che prevedono: (a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto istituito in applicazione dell'art. 30, paragrafo 2 c) della presente Convenzione ed agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalita' organizzata; (b) di spartire con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Giurisdizione 1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione relativamente ai reati di cui agli articoli 5,6 8 e 23 della presente Convenzione, quando: a) Il reato e' stato commesso sul suo territorio; oppure b) Il reato e' stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento della perpetrazione del reato. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte puo' altresi' dichiarare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando: (a) il reato e' stato commesso ai danni di un suo cittadino; (b) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona aploide che risiede stabilmente sul suo territorio; oppure (c) Il reato e': (i) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della presente Convenzione ed e' stato commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un grave reato sul suo territorio; (ii) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, b) (ii), della presente Convenzione ed e' commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un reato stabilito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 a) (i) o (ii) o b) (i) della presente Convenzione sul suo territorio; 3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione, quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che e' un suo cittadino. 4. Ogni Stato Parte puo' altresi' adottare misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada. 5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato informato, o e' venuto a conoscenza in altro modo, che uno o piu' Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorita' di quegli Stati Parti si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni. 6. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Estradizione 1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a) o b) implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto. 2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto puo' applicare il presente articolo anche a detti reati. 3. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si puo' chiedere l'estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte s'impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si puo' chiedere l'estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro. 4. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso puo' considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l'estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo. 5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono: (a) al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilita' ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e (b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo. 6. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti al presente articolo come reati reciprocamente estradabili. 7. L'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e i motivi in base alle quali lo Stato Parte richiesto puo' rifiutare l'estradizione. 8. Gli Stati Parti si adoperano, fatto salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo. 9. Fatte salve le disposizioni delle rispettive leggi interne e dei rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto puo', a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonche' su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si chiede l'estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure piu' idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione. 10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona e' un suo cittadino, e' obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorita' competenti per procedere penalmente. Dette autorita' dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalita' con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parti in questione collaborano, in particolare per cio' che riguarda gli aspetti procedurali e probatori al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale. 11. Quando uno Stato Parte e' autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale e' stata richiesta l'estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata e' sufficiente a liberare dall'obbligo stabilito al paragrafo 10 del presente articolo. 12. Qualora l'estradizione richiesta per l'esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perche' la persona interessata e' cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta puo', nel caso in cui il proprio ordinamento interno lo preveda e in conformita' ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona. 13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo e' garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso godimento di tutti i diritti e delle garanzie fornite dalla legislazione interna dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona. 14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalita', origine etnica o idee politiche e che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati. 15. Gli Stati Parti non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale. 16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilita' di presentare le proprie opinioni e di fornire informazioni relative alle sue affermazioni. 17. Gli Stati Parti devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia dell'estradizione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Trasferimento delle persone condannate Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della liberta' personale per i reati previsti dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Convenzione - art. 18

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