DECRETO 29 novembre 2007, n. 255
Entrata in vigore del provvedimento: 24/1/2008
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» e, in particolare, gli articoli da 23 a 26, che istituiscono il Ministero dell'economia e delle finanze e ne disciplinano l'ordinamento;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il cui articolo 2 stabilisce che la dipendenza del Corpo della guardia di finanza dal Ministro delle finanze e' da riferirsi al Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981 istitutivo del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, di approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo medesimo;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici;
Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005);
Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006);
Considerato che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da organi di pubblica sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificatamente il trattamento e ritenuto, pertanto, di non includere nel presente regolamento i trattamenti effettuati per il perseguimento di tali finalita';
Considerato che il citato articolo 20, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto legislativo, non si applica ai trattamenti per ragioni di giustizia e, ritenuto, pertanto, di non includere nel presente regolamento i trattamenti effettuati, per il perseguimento di tale finalita', presso le segreterie delle Commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Ritenuta la necessita' di provvedere ad individuare, altresi', i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal citato Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;
Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti Web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;
Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, trasferimenti di dati all'estero ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 196/2003, di interconnessione, raffronti e diffusione;
Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003, che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
Acquisito in data 8 febbraio 2007 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, commi 1, lettera g), 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Udito il parere definitivo del predetto Consesso n. 777/07 adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Visti la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'Ufficio legislativo del 2 ottobre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalita' di interesse pubblico individuate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite. 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo. 3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.». «Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». «Art. 181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice: a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004; d) le comunicazioni previste dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004; e) [le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del consumo, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004]; f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005. 2. Le disposizioni di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice. 3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004. 4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente. 5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e' effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle medesime. 6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.». Note alle premesse: - Per i testi degli articoli 20, 21 e 181 del succitato decreto legislativo n. 196 del 2003 si veda la nota al titolo». - Il testo degli articoli da 23 a 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia; b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato; c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari; e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del Tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero. 1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.». «Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.». «Art. 26 (Riforma del Ministero delle finanze). - 1. In attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalita' stabilite dal capo II del titolo V.». - Il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250. - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' il seguente: «Art. 2 (Tutela del bilancio). - 1. Fermi restando i compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. 2. A tal fine, al Corpo della guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale; d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa; f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unita' produttive in via di privatizzazione o di dismissione; h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni finanziarie e di capitali; i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. 3. Il Corpo della guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonche', fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle Forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attivita' di contrasto dei traffici illeciti. 4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolta' e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.». - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1985, n. 42. - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 20 del succitato decreto legislativo n. 196/2003 si veda la nota al titolo. - Il testo del comma 1, lettera a) dell'art. 4 e degli articoli 22, 43, 47 e 157 commi 1, 4 e 5 del succitato decreto legislativo n. 196/2003, e' il seguente: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;». «Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato. 2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'. 7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. 8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. 9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi. 10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi. 11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.». «Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi). - 1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea e' consentito quando: a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato; c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21; d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2; e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati; h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.». «Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia). - 1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.». «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice, ha il compito di: a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche in caso di loro cessazione; b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143; d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali; e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139; f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore; g) esprimere pareri nei casi previsti; h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati; i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni; l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37; m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.». (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. 5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.». - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Art. 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1.Gli allegati, che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 5, contengono ognuno tante schede per quanti sono i trattamenti individuati dalle rispettive strutture ministeriali, secondo l'ordine indicato nell'articolo 1, comma 1: tali schede identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari da parte di ogni singola struttura cui compete il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi.
2.I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3.Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione, trasferimenti di dati all'estero e di diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4.I raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonche' la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.
5.Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 215
Allegato 1-Scheda n. 1
ALLEGATO N. 1 --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 1 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO --------------------------------------------------------------------- Attivita' dirette all'applicazione di disposizioni in materia di tributi (art. 66, comma 1 del decreto legislativo n. 196/2003). --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di cooperazione amministrativa internazionale e scambio di informazioni in materia di IVA intracomunitaria, imposizione diretta, accise e recupero crediti. --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni: Regolamento 2003/1798/CE (IVA); Convenzioni internazionali ed accordi amministrativi (Fonti pattizie), Direttiva 1977/799/CEE, Direttive 2003/93/CE e 2004/56/CE recepite con D.Lgs. 215/2005, Direttiva 2004/106/CE (Imposte dirette); Regolamento 2004/2073/CE (Accise); Direttiva 1976/308/CEE, 2001/44/CE e 2002/94/CE recepite con D.Lgs. 69/2003 e Decreto Ministeriale 175/2005 (Recupero crediti). --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' informatizzate. Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le sotto elencate finalita': Amministrazioni fiscali estere, Agenzie fiscali e Guardia di finanza per la verifica della regolarita' delle transazioni intracomunitarie e della posizione fiscale del contribuente. --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' di cooperazione consiste nello scambio di informazioni per finalita' amministrativo-fiscali in ambito comunitario. Tale attivita' comporta la ricezione e l'invio di domande di assistenza amministrativa nei vari settori tributari, provenienti dalle Amministrazioni estere, dalle Agenzie fiscali e dalla Guardia di finanza e che possono eccezionalmente contenere dati giudiziari, in relazione a fattispecie penali di rilievo tributario. I dati giudiziari, eccezionalmente trattati, sono quelli che hanno rilievo per fattispecie di carattere tributario e per i quali l'autorita' giudiziaria ne ha concesso l'autorizzazione per il loro utilizzo. I dati giudiziari, devono essere indispensabili ai fini della successiva attivita' accertatrice tributaria. Lo strumento informatico utilizzato e' la banca dati interna denominata "Central Liaison Office" (C.L.O.), del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale il personale ad esso addetto inserisce i dati relativi alla richiesta di cooperazione ed ai risultati conseguenti alla relativa attivita' accertatrice. L'attivita' di cooperazione e' svolta dal personale addetto al CLO che, o provvede direttamente, o riceve e smista le richieste verso i Servizi di collegamento (SeCo), istituiti presso l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza. L'accesso alla banca dati C.L.O., e' riservato agli addetti al servizio (funzionari del C.L.O. e dei SeCo) e prevede un accesso differenziato da parte degli stessi in base a diversi profili di accesso. ---------------------------------------------------------------------
Allegato 1-Scheda n. 2
--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 2 --------------------------------------------------------------------- FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi e attivita' di controllo ed ispettive (articoli 67 e 65 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Atti parlamentari di sindacato ispettivo --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche ed integrazioni. Regolamento Senato: articoli 46, 47, 50, 105 e 145 e seguenti; Regolamento Camera dei deputati: articoli : 110 e seguenti, 128 e seguenti; 136 e seguenti, 139 e seguenti , 143. --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti l'origine razziale, etnica - Dati rivelanti convinzioni religiose; - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare) - Dati rivelanti la vita sessuale - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalita' infonnatizzate Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni all'organo parlamentare richiedente per riscontrare l'interrogazione o l'atto di sindacato ispettivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ed, eventualmente, ad altre Amministrazioni (nel caso in cui vengano richiesti elementi di risposta al Ministero dell'economia e delle finanze) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Il trattamento e' effettuato al fine di predisporre gli elementi di risposta agli atti parlamentari di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze e risoluzioni) d'interesse del Ministero dell'economia e delle finanze o di altra amministrazione che, per la stessa finalita', abbia necessita' di ottenere dati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sensibili e giudiziari sono trattati , sia nella fase della raccolta dei dati che nella fase della loro comunicazione, nel rispetto del principio di indispendabilita' rispetto alla necessita' di dare riscontro alle tematiche oggetto degli atti di sindacato ispettivo. I dati sono comunicati all'organo parlamentare richiedente per riscontrare l'interrogazione o l'atto di sindacato ispettivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, alle altre Amministrazioni (nel caso in cui vengano richiesti elementi di risposta al Ministero dell'economia e delle finanze). ---------------------------------------------------------------------
Allegato 1-Scheda n. 3
--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 3 --------------------------------------------------------------------- FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attivita' di controllo (art. 67 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' di controllo degli Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie provinciali dello Stato sulle Amministrazioni dello Stato (Attivita' di controllo e vigilanza sugli atti di spesa, atti del personale, contratti, ed atti di utilizzazione del patrimonio emanati dalle Pubbliche Amministrazioni controllate. Controllo successivo sui rendiconti e conti giudiziali). --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - R.D. n.2440/1923 - R.D. n.827/1924 - D.P.R. n. 1544/1955 - D.P.R. n. 367/1994 - D.P.R. n. 38/1998 - D.P.R. n. 286/1999 --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni alla Corte dei conti (legge n. 20/1994, art.3) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' espletata riguarda il controllo degli atti di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che abbiano riflessi finanziari sul bilancio dello Stato, finalizzata a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche che vengono raccolti dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie provinciali dello Stato. I dati sensibili e giudiziari trattati dipendono dal tipo di provvedimento sottoposto dall'amministrazione al controllo (nel caso di controllo di provvedimenti di gestione del personale, i dati rivelanti convinzioni sindacali vengono trattati, ad esempio, per i provvedimenti di aspettativa per motivi sindacali). I documenti vengono conservati in copia. I dati sensibili e giudiziari sono trattati solo se strettamente indispensabili all'attivita' di controllo. ---------------------------------------------------------------------
Allegato 1-Scheda n. 4
--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 4 --------------------------------------------------------------------- FINALITA DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attivita' ispettive (art. 67 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Attivita' ispettive interne ed esterne al Ministero dell'economia e delle finanze --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni - RD n. 2440/1923, | - Legge n. 720/1984 | - Legge n. 108/1996, art. 29 |(tesoreria unica) |art. 15 (confidi-usura) | | - R.D. n 827/1924, | - D.P.R. 26.9.1985 | - D.lgs n. 278/1998 art. 215 del |art.3 (verifiche |(verifiche interne) regolamento (verifiche|interne) | interne) | | | | - Legge n. 1037/1939,| - D.M. 22 novembre | - D.lgs n. 165/2001, art. 3 |1985, art. 7 |art 60 |(tesoreria unica) | | | - D.M. 30 luglio | - Legge n.74/1996, | 1983, art. 44 |art. 13, comma | (verifiche interne) |4-quater (contributi | |dello Stato per gli | |eventi alluvionali del| |1994) | --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati rivelanti convinzioni sindacali - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso) - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta: presso terzi. - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard Comunicazioni a) Corte dei Conti (per eventuali accertamenti relativi a responsabilita' amministrative e contabili) b) All'autorita' giudiziaria ordinaria (con riguardo a notizie rilevanti sotto il profilo giudiziario emerse nel corso delle ispezioni) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' ispettiva puo' essere interna od esterna al Ministero dell'economia e delle finanze. Quella interna e' finalizzata a garantire il buon andamento degli uffici, ad accertare il regolare svolgimento delle loro attivita' ed il comportamento dei dipendenti in servizio. L'attivita' ispettiva esterna riguarda: a) la verifica sulla corretta gestione amministrativo-contabile di pubbliche amministrazioni e (in regime di convenzione con le Autorita' vigilanti) di soggetti partecipati dalla Pubblica amministrazione; b) le verifiche amministrativo contabili per l'osservanza delle norme sulla tesoreria unica (legge n. 720/1984 e D.M. 22 novembre 1985, art. 7) sugli enti del settore pubblico allargato; c) la verifica sull'impiego delle somme erogate dallo Stato per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 (legge n.74/1996, art. 13, comma 4 quater) sulle societa' beneficiarie dei finanziamenti; d) verifiche sui confidi (enti assegnatari di fondi antiusura - legge n. 108/1996, art. 15), consistenti nell'eventuale acquisizione di dati giudiziari ai fini della verifica dei requisiti di onorabilita' dei loro organi esponenziali (Presidente, amministratore ecc.). Nel corso dei controlli, in relazione al tipo di dati trattati dai soggetti controllati ed all'oggetto dell'indagine ispettiva, gli ispettori possono venire a conoscenza di dati giudiziari e di dati rivelanti convinzioni sindacali o lo stato di salute. I dati sono raccolti (nel caso di ispezioni interne, presso gli uffici dello stesso Dicastero, e, nel caso di ispezioni esterne, presso le amministrazioni controllate, le societa' beneficiarie dei finanziamenti per gli eventi alluvionali del 1994 e i confidi, assegnatari di fondi antiusura) solo se indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale. Le relazioni ispettive sono comunicate alla Procura della Corte dei Conti, qualora sussistano ipotesi di danno erariale, o alla Procura della Repubblica, qualora emergano fattispecie di rilevanza penale. ---------------------------------------------------------------------
Allegato 1-Scheda n. 5
--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 5 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Attivita' di controllo (art.67 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Controllo sull'utilizzo dei fondi comunitari e corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni Regolamento CE 1681/1994; Regolamento CE 1260/1999; Legge n. 183/1987; D.P.R. n. 568/1988 Disposizioni applicative in materia di utilizzo di fondi comunitari --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazioni alla Commissione europea e all'OLAF,Ufficio europeo per la lotte antifrode (Regolamento CE 1681/1994, Regolamento CE 1260/1999) --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO L'attivita' di controllo, che si fonda su un accordo bilaterale con la Commissione europea effettuato in base al regolamento CE 1260/1999, attua un programma annuale condiviso con le autorita' comunitarie, finalizzato a pianificare i controlli da effettuare nel corso dell'anno sugli interventi finanziati in Italia con risorse comunitarie. Nel corso dell'attivita' di controllo, svolta presso amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici, titolari di programmi comunitari, i controllori possono venire a conoscenza di dati giudiziari riguardanti persone fisiche o giuridiche beneficiarie di contributi comunitari . Qualora i dati giudiziari si ritengano indispensabili ai fini del controllo, vengono inseriti nella relazione che viene inviata alla Commissione europea, all'OLAF,Ufficio europeo per la lotte antifrode, nonche' alle pubbliche amministrazioni che subiscono il controllo. ---------------------------------------------------------------------
Allegato 1-Scheda n. 6
--------------------------------------------------------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE --------------------------------------------------------------------- Scheda n. 6 --------------------------------------------------------------------- FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO Abilitazioni (art. 67 e 68 del decreto legislativo n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------- DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO Vigilanza sulle fondazioni bancarie --------------------------------------------------------------------- FONTE NORMATIVA Le disposizioni indicate si intendono comprensive di tutte le successive modifiche e integrazioni D.Lgs. 17-5-1999, n. 153, art. 10. --------------------------------------------------------------------- TIPI DI DATI TRATTATI - Dati giudiziari --------------------------------------------------------------------- OPERAZIONI ESEGUITE Trattamento "ordinario" dei dati - Raccolta presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie e standard - Comunicazione alle fondazioni perche' verifichino la posizione dei componenti dei propri organi in relazione alle disposizioni di legge e statutarie relative ai requisiti di onorabilita' e idoneita' etica. --------------------------------------------------------------------- SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO Nell'attivita' di vigilanza sulle fondazioni bancarie possono essere trattati dati giudiziari riferiti ai componenti di organi delle fondazioni bancarie che devono essere in possesso di requisiti di onorabilita' e di idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro (decreto legislativo n. 153/1999, art. 4, comma 1, lettera g). Il dato giudiziario viene raccolto o dall'autorita' giudiziaria (che lo segnala) o dalle stesse fondazioni o come notizia di reato. Esso viene successivamente comunicato alle fondazioni perche' verifichino la posizione dell'interessato in relazione alle disposizioni di legge e statutarie relative ai citati requisiti di onorabilita' e idoneita' etica. ---------------------------------------------------------------------
Allegato 1-Scheda n. 7
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