DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008, n. 120
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante attuazione della direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni ai decreti legislativi ivi previsti;
Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne, in aderenza alla citata direttiva 2004/107/CE, alcune modalità applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152
1.All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» è soppressa e le parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base dei modelli».
3.All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III, paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I.».
5.All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.
6.[1] Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile»
7.All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni» è sostituito dal seguente: «con le informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione».
9.All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno» sono soppresse e dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge».
10.All'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione» sono aggiunte le seguenti: «in modo da garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo».
11.All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo le parole: «percentuali di incertezza» sono inserite le seguenti: «riportate in tabella».
13.All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, al punto 3.1, la parola: «Alconox» è sostituita dalla seguente: «Detergente» e al punto 4.2, ultimo capoverso, la parola: «concentrazione» è sostituita dalla seguente: «quantita».
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