DECRETO 29 luglio 2008, n. 146

Type Decreto
Publication 2008-07-29
Ultimo aggiornamento 2024-10-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2008

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte navigazione marittima);

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed in particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni recante norme sulla navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008; Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

Art. 1

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161. Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202: «Art. 65 (Regolamento di attuazione) - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate: a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto; b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto; c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto; d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto; e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo; f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori; g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto; i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido; l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione; m) organizzazione dello sportello telematico del diportista. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.». La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69. Il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1993, n. 38. Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87. Il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536 (Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994, n. 216. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293. Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295. Il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154. Nota all'art. 1: - L'art. 3 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente: «Art. 3 (Unita' da diporto). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).».

Art. 1-bis

(( (Definizioni). ))

((

))

Art. 2

Costruzione delle imbarcazioni da diporto

1.La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le imbarcazioni da diporto.

2.Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

3.Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione ((nell'ATCN)) e' costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

Art. 3

Iscrizione delle navi da diporto

((

1.Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

))

2.Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))

Art. 5

Iscrizione di ((unita' da diporto costruite per uso personale))

1.Il proprietario di un'unita' da diporto ((costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e)) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione ((nell'ATCN presentando a uno STED)), in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.

2.La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' ((da diporto costruite per uso personale)) e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5)), ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo ((14 giugno 2011, n. 104)). (1)

((3. Le unita' da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformita' CE di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.))

Art. 6

(( (Perdita di possesso). ))

((

1.Ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso.

2.In caso di rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unita', prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON puo' disporre una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

3.Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l'UCON comunica allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1.

4.In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo.

))

Art. 7

Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria

((

1.Per l'iscrizione di un'unita' da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

))

2.L'annotazione ((nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto)) puo' essere richiesta dal proprietario ((o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,)) anche successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

((

3.In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalita' telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.

))

((

3-bis.In caso di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice.

))

4.L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicita' navale.

5.Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Art. 8

Pagamento stampati

1.Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato ((effettua il)) pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.

Art. 9

Pubblicita' degli atti

1.Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione ((nell'ATCN)) ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.

Art. 10

Forma del titolo per la pubblicita'

1.La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.

2.Per le imbarcazioni da diporto ((e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice)), il titolo per la trascrizione e l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.

Art. 11

Documenti per la pubblicita'

1.La pubblicita' e' richiesta ((all'UCON, tramite uno STED,)) presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.

3.In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.

((

4.Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonche' corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.

))

Art. 12

Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita'

1.La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura ((dell'UCON)), e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.

2.Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta ((all'UCON, tramite uno STED,)) il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

Art. 13

(( (Esecuzione della pubblicita'). )) ((

1.Lo STED, effettuata le verifica di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell'atto da trascrivere, inserisce nell'ATCN il contenuto della domanda di pubblicita'. Successivamente alla validazione dell'UCON, lo STED fa menzione dell'adempimento delle formalita' eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sulla licenza di navigazione.

2.L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicita' non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicita' e' nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo.

3.Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unita' registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN.

Art. 14

Iscrizione ((nell'ATCN)) delle imbarcazioni da diporto

1.La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo' essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.

2.In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.

((

2-bis.Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unita' da diporto e di autorita' di conservatoria navale.

))

Art. 15

(( (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero). )) ((

1.L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all'articolo 18 del codice e' trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unita' iscritta.

Art. 15-bis

(( (Licenza di navigazione per unita' da diporto). )) ((

1.I modelli di licenza di navigazione per le unita' da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.

Art. 15-ter

(( (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). )) ((

1.Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l'iscrizione al Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprieta' o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validita' non superiore a sei mesi.

2.Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

3.La presentazione di un certificato dell'autorita' competente, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.

4.Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi della nave, non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

Art. 15-quater

(( (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). )) ((

1.La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciata dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave e' abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', la destinazione esclusiva al noleggio per finalita' turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.

3.Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si e' ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorita' marittima alla quale e' stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validita' di sei mesi.

5.La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.

6.Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorita' marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica.

7.In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorita' marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorita' competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, e' in corso di validita', l'autorita' marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.

Art. 15-quinquies

(( (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). )) ((

1.L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice puo' essere utilizzata anche per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la necessita' del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comando dell'unita'.

Art. 15-sexies

(( (Contrazione dei termini del procedimento). ))

((

1.Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.

))

Art. 16

Cancellazione ((dall'ATCN))

1.La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice e' presentata ((all'UCON tramite uno STED)).

((

2.Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonche' dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo.

))

3.Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS. ((La medesima procedura e' adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), del codice.))

4.In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' ((marittima o della navigazione interna)) competente e attestante l'evento.

((

5.Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta e' rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.

))

((

6.In caso di trasferimento all'estero dell'unita' da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unita' all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unita' da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'UCON cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario.

))

((

6-bis.Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprieta', l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza.

))

Art. 17

(( (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto). ))

((

2.In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.

))

Art. 17-bis

(( (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). )) ((

2.In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorita' marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza deteriorata.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))

Art. 19

(( (Individuazione delle unita' da diporto iscritte nell'ATCN). )) ((

1.La sigla o il numero di individuazione delle unita' da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.

Art. 20

Potenza dei motori

1.I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.

2.In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.

3.In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa e' ((stata)) depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.

4.In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.

5.Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato e' tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.

Art. 20-bis

(( (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). ))

((

1.Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando e' fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice.

2.Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione.

))

Art. 21

(( (Identificativo per la navigazione temporanea). ))

((

1.L'identificativo per la navigazione temporanea e' generato automaticamente dal CED su base nazionale ed e' costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP".

2.L'identificativo e' riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unita' da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1.

))

Art. 22

Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea

1.Le unita' autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato e' utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.

2.L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato e' installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito ((...)) dal numero progressivo dell'autorizzazione ((di cui all'articolo 21, comma 1)).

3.L'utilizzo dell'apparato non e' soggetto a licenza di esercizio.

Art. 23

Ruolino di equipaggio

1.Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto ((, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,)) e' individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.

2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi ((e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche' alle autorita' consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi ((, gli UMC)) e le autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.

3.Il ruolino di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione ((dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita', inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione)).

((

3-bis.In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorita' consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.

))

4.Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi ((, gli UMC o gli uffici consolari)) lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato e' trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.

((

4-bis.L'armatore puo' chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure piu' posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali e' adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del codice.

))

Art. 24

(( (Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto). ))

((

1.Ai fini delle annotazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED.

3.In caso di mutamento di uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.

))

Art. 24-bis

(( (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale). )) ((

1.In caso di lavori di trasformazione di unita' battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che e' trattenuto dall'autorita' doganale fino alla riesportazione dell'unita', al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Art. 24-ter

(( (Nautica sociale). ))

((

1.L'autorita' competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorita' le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unita' appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonche' gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unita' e le aree di sosta dei relativi carrelli.

2.Le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

3.Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.

))

Art. 24-quater

(( (Comando e condotta di unita' da diporto). )) ((

1.Per comando di un'unita' da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unita', come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessita' di tenere costantemente il timone dell'unita', comporta l'assunzione delle responsabilita' della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale puo' essere affidata a terzi.

2.Per condotta di un'unita' da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unita'.

TITOLO II Disciplina delle patenti nautiche Capo I Disposizioni generali

Art. 25

Patenti di categoria A

2.Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.

3.A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unita' a motore. Sono considerate a motore quelle unita' in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt e' inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Art. 26

Patenti di categoria B

1.Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.

2.Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Art. 27

Patenti di categoria C

1.Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

2.Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, ((paragrafo 3)).

3.Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

Art. 27-bis

(( (Patenti nautiche di categoria D). ))

((

2.Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. L'abilitazione e' limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.

3.A bordo delle unita' di cui al comma 1 puo' essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.

4.Fino al compimento del diciottesimo anno di eta', la patente di categoria D, tipo D1, e' limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua.

5.Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneita' psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.

6.Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.

))

Art. 28

Autorita' competenti al rilascio delle patenti

2.Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

((

2-bis.Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.

))

Art. 29

(( (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2). ))

((

1.Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

2.La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'UMC.

4.La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 3, lettere a) e b).

5.La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica e' distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l'esaminatore e' affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice.

6.Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-bis, del codice si applicano alle unita' da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica.

7.I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di eta'. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.

8.Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9.Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse.

10.I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11.Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' a favore dei candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel rispetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 nonche' delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669.

))

Art. 29-bis

(( (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1).))

((

1.La patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonche' del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale.

2.Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonche' dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice.

3.In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della prova di idoneita' finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.

4.Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11.

))

Art. 30

Estensione dell'abilitazione

1.Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo ((le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela)).

2.Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.

((

2-bis.Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di eta', possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.

))

Art. 31

(( (Esercitazioni pratiche).))

((

1.Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonche' per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purche' durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.

2.La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identita' o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto per un termine di validita' temporale pari a quello della domanda.

))

Art. 32

(( (Rilascio delle patenti nautiche senza esami).))

((

3.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.

))

Art. 33

Persone in possesso di titoli professionali

1.Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita' possono comandare e condurre le unita' da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.

2.I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validita' ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalita' stabilite nell'allegato III.

Note all'art. 33: - L'art. 90 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 90 (Licenze e registro dei piloti). - I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro».

Art. 34

(( (Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane).)) ((

1.I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale.

2.Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'.

3.Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonche' per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.

4.Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unita' da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato dall'articolo 39 del codice.

5.Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero e' dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.

Capo II Requisiti

Art. 35

(( (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale).)) ((

2.Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unita' a motore.

Art. 36

(( (Giudizio di idoneita').)) ((

1.Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida.

2.Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C.

3.I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste.

4.Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore.

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