DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2008, n. 145
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'articolo 37, comma 2;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007);
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;
Vista la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
1.All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorchè tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente.».
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