DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2009, n. 118
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari;
Vista la direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, nonchè l'articolo 3, comma 1, lettera f), che prescrive che, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, si tenga conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'Allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni correttive
1.All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le ispezioni a terra sono effettuate conformemente ai contenuti e alle procedure previste dal Manuale delle procedure SAFA comunitarie per le ispezioni a terra - Elementi fondamentali, di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Con regolamentazione tecnica dell'ENAC sono adottate le procedure nazionali specifiche pertinenti allo svolgimento delle ispezioni a terra, nonchè le successive modifiche al medesimo Manuale delle procedure SAFA.».
2.Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, è aggiunto l'Allegato 1 allegato al presente decreto.
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