DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta in Lisbona l'11 aprile 1997;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ed, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, gli articoli 49 e 50;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, l'articolo 38;
Visto il parere del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale espresso nella seduta del 16 settembre 2003;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 25 settembre 2003;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nella seduta dell'8 ottobre 2003;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, cosi' come attestato dalla nota del 10 ottobre 2003, protocollo n. 785-03/P/rg;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
2.Il presente decreto si applica ai titoli di studio accademici rilasciati dagli istituti di istruzione superiore e dagli istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi aderenti alla «Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore fatta in Lisbona l'11 aprile 1997», di seguito denominati: «titoli di studio».
3.Le procedure disciplinate dal presente decreto sono finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio per finalita' diverse da quelle accademiche di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, e da quelle, relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, nonche' dagli articoli 49 e 50 del decreto Presidente della Repubblica 19 agosto 1999, n. 394.
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