DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44

Type Decreto legislativo
Publication 2010-03-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1.Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è così sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

2.La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituita dalla seguente: «a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;».

3.All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» è sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunità europee» sono soppresse.

4.All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».

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