LEGGE 13 agosto 2010, n. 136
Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
1.Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
4.Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
5.Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253); «Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 3. (abrogato). 4. (abrogato)». - Si riporta il testo dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O.), e dell'art. 147-bis come modificato dalla presente legge: «Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; c) (soppressa). 1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e' comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza. 3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.». «Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto copertura delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise. 1-bis. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attivita' sotto copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalita' determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal comma 2 nei seguenti casi: a) quando l'esame e' disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato art. 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge; b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile; c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis o dall'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi e' stata separazione dei procedimenti; c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, zanche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonche' ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita' dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile. 4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6. 5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.». - Si riporta il comma 3, dell'art. 10 e l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.): «Art. 10 (Beni culturali). - (omissis). 3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.». «Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. - Si riporta il comma 3, dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1-2 (omissis). 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'art. 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.».
Art. 2
(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
2.All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3.Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4.Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
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