DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 166
Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 51 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 681, recante: «Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il regolamento CE n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93;
Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;
Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, recante approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, On. Prof. Renato Brunetta», ed in particolare la lettera g);
Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni generali
1.Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificati dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica, di incremento dell'efficienza e della qualita' dei servizi e della conoscenza della realta' economica e sociale del Paese, nonche' di rafforzamento della funzione statistica.
2.Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, sono confermate l'organizzazione e le funzioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione: «Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini. La legge puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro». - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - La legge 31 dicembre 1996, n. 681 (Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1997, n. 8. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1999. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): «634 (Autorizzazione dell'adozione di regolamenti di delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi pubblici statali). - Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa; f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b); g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi; h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento. 635 (Modalita' di attuazione dei regolamenti di cui al comma 634). - Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14». - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. 2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. 3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa"; b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,"; c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa". 6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6». - Si riporta il testo dell'art. 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti.) - 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009"; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.". 2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a "Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze". 3. (Abrogato). 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 5. (Abrogato). 6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte le seguenti lettere: "h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.". 7. (Abrogato). 8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. 9. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «Art. 10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"). - 1. L'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. All'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura". 3. All'art. 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. 4. All'art. 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.".». - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario. - Il regolamento (CE) n. 177/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. del 5 marzo 2008, n. L 61. - Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunita' europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunita' europee (Testo rilevante ai fini del SEE e della Svizzera) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 31 marzo 2009, n. 87. - La raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 2005 e' relativa all'indipendenza, integrita' e responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria, COM (2005) 217 definitivo. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000 recante «approvazione del regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 2000. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 149 del 27 giugno 2008. - Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005): «19. - E' istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.». Note all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 26 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento all'art. 2 comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Compiti dell'ISTAT
1.L'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attivita' secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialita', obiettivita', affidabilita', qualita' e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo ed internazionale.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989: «Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede: a) alla predisposizione del programma statistico nazionale; b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto; c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2; d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale; e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale; f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale; g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica; h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale; l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica; m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica; n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi. 3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4. 4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica. 5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.». - Per il riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento alla raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario): «73 (Coordinamento delle attivita' relative all'informazione statistica). - Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicita' del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'art. 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'art. 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge 31 dicembre 1996, n. 681: «2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.».
Art. 3
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
1.Le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono esercitate dal comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
3.Il comitato puo' essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.
4.I membri del comitato, di cui alle lettere da b) ad f) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alla lettera b) sono nominati su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, quelli di cui alla lettera f) sono nominati su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
5.Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non piu' di due volte.
6.Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Il comitato delibera altresi', su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.
7.Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessita'. Alle riunioni partecipa il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
8.Il comitato e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 12 del gia' citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.». «Art. 12 (Commissione per la garanzia dell'informazione statistica). - 1. Al fine di garantire il principio della imparzialita' e della completezza dell'informazione statistica e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila: a) sulla imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda; b) sulla qualita' delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati; c) sulla conformita' delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari. 2. La commissione, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, puo' formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, ed e' sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 3. La commissione e' composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. 4. Il presidente della commissione e' eletto dagli stessi membri. 5. Abrogato. 6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT. 7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT. 8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che puo' avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.».
Art. 4
Consiglio
1.Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla l'attivita' dell'Istituto.
3.Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne e' il segretario.
4.I membri del consiglio, di cui alle lettere b) e c) del comma 2, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica di taluno di essi, il mandato del membro nominato successivamente si esaurisce comunque al compimento del mandato quadriennale dei membri rimasti in carica.
5.Il consiglio e' costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri. Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno tre componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Art. 5
Uffici dirigenziali e organizzazione interna
2.Gli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera b) del comma 1 e gli incarichi dirigenziali tecnici di cui alla lettera c) sono conferiti dal presidente dell'Istituto, sentito il consiglio nel caso dell'incarico di direttore generale.
3.Il presidente puo' delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori di dipartimento, ai direttori centrali, nonche' ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalita' che saranno previste dal regolamento di cui al comma 1.
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)