DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225
Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2010.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1.E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2.Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ((. . .)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
((
2-bis.Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.
2-ter.Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2011".
2-quinquies.I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1, allegata al presente decreto, la cui scadenza e' fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.
2-sexies.Il termine di proroga, riferito alla "FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.
2-septies. L'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato))
Art. 2
Proroghe onerose di termini
1.Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita'. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
1-bis.All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009,, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117".
1-ter.Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'autorita' competente provvede alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli arginate alla data di entrata in vigore dell'articolo 28 del codice della navigazione.
1-quater.Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il medesimo termine di proroga di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalita' e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni. Sono altresi' disciplinate la validita' di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione alla guida del ciclomotore, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi' che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta autorizzazione, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 7, 8 e 9, del predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e' punito ai sensi dell'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1-quinquies.Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e' prorogato al 30 aprile 2011. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalita' di comunicazione dei dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto superiore di sanita' e al Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-septies.Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-octies.Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2015, nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, e' differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3 .
2-ter.I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta' prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.