Act 010U0204
Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1910
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' della facolta' conferita al Governo dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 723, di pubblicare e coordinare per Nostro decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca;
Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;
Sentito il Ministero delle finanze;
Sentiti gli Istituti di emissione;
Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;
Sentita la Commissione permanente suindicata;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla
proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
E' approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 aprile 1910. VITTORIO EMANUELE. Luzzatti - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo unico-art. 1
TESTO UNICO DI LEGGE sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca Art. 1. (Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - Art. 17, allegato B, e art. 15, allegato C alla legge predetta - Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47). La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, e' concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:((6)) Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna; Banco di Napoli; Banco di Sicilia. Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procedera' ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge. Essa dovra' compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi. Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sara' prorogata sino al 31 dicembre 1923.
Testo unico-art. 2
Art. 2. ([Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art14) - [Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1881-04-07;133~art19) - [Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art1) - Art. 2, allegato T alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486)). Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facolta' di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque Provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono pero' obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.
Testo unico-art. 3
Art. 3. ([Art. 7, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art7) - Art. 10, allegato I alla [legge 22 luglio 1894, n. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339)). I biglietti che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facolta' di emettere sono dei tagli da' lire 50, 100, 500 e 1000.
Testo unico-art. 4
Art. 4. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43) (26)((27))
Testo unico-art. 5
Art. 5. ([Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art11-com2)). I paghero', i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi. --------------- (1) R. decreto 30 ottobre 1836, n. 508, modificato col [R. decreto 7 marzo 1897, n. 73](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-07;73).
Testo unico-art. 6
Art. 6. ([Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804), allegato A). Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue: Banca d'Italia . . . . L. 660,000,000 Banco di Napoli . . . » 200,000,000 Banco di Sicilia . . . » 48,000,000 Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'[art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art22), e della [legge 6 giugno 1907, n. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-06-06;286). (8)(9)(10)(19)(21)((22))
Testo unico-art. 7
Art. 7. ([Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art2) - [Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1899-02-16;45~art2)). La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i limiti indicati nell'art. 6, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'art. 11. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25. Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto art. 6 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21. ((22))
Testo unico-art. 8
Art. 8. ([Art. 3, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art3) - Art. 5, allegato F, e art. 6, allegato I, alla [legge 22 luglio 1894, n. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339)). I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia. Pero', fino a nuova disposizione legislativa, e finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potra' aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche. In quest'ultimo caso gli istituti medesimi avranno facolta' di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa piu' vicina.
Testo unico-art. 9
Art. 9. ([Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1891-06-30;314~art2) - [Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art4) - [Legge 24 dicembre 1908, n. 723](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-12-24;723)). I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente. Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio. (1)(3)(5)(7)(11)(12)(14)(16)(18)((20))
Testo unico-art. 10
Art. 10. ([Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1881-04-07;133~art17)). Il Governo del Re potra' ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno piu' corso legale.
Testo unico-art. 11
Art. 11. ([Art. 6 legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art6) - [Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art31) - Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 13, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art8) e [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art9), [legge 3 marzo 1898, n. 47 - Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art2), [legge 16 febbraio 1899, n. 45 - Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1899-02-16;45~art4), [legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-12-27;499~art19), [legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350)). La riserva degli Istituti di emissione non puo' essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all'articolo 6. La parte metallica e' costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro. Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell'ammontare della medesima. A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi: 1° cambiali sull'estero con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro; 2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro; 3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell'art. 14; nei limiti seguenti: per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento; per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell'art. 13, a condizione pero' che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri; per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.(13)(17)(19)((21)) Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina. I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3.50 per cento dalla circolazione suddetta.(13)(17)(19)((21))
Testo unico-art. 12
Art. 12. (Art. 8, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art9) della legge stessa). I frutti dei titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato acquistati dal Banco di Napoli nel 1897 coi biglietti di Stato fornitigli dal tesoro in cambio di monete d'oro, e temporaneamente compresi nella riserva dello stesso Istituto, sono da questo destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della sua riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di valute auree immobilizzate nelle sue casse. Il vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, apposto ai certificati nominativi dei titoli predetti, continua finche' il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti di Stato restituiti al tesoro sono tolti dalla circolazione.
Testo unico-art. 13
Art. 13. (Art. 10 e 15, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art4), [legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-12-27;499~art19), [legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350)). Il Banco di Napoli, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11, ha facolta' d'impiegare sino a 14 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti all'estero pagabili nelle valute medesime, subordinatamente al riscatto graduale delle specie d'oro passate al tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell'articolo precedente, e per una somma non eccedente una meta' delle specie medesime annualmente svincolate. Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potra' sospendere tale facolta' di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potra' ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto, per la diminuzione degli utili che ne derivera', con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potra' eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350,000.
Testo unico-art. 14
Art. 14. ([Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art31) - [Art. 9, legge 3 marzo 1898, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art9)). I requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte dalla riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi sono determinati dal [R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-10-10;627) (1). Qualora i buoni del tesoro di cui all'art. 11, n. 3, abbiano una scadenza superiore ai tre mesi, il loro valore sara' diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni stessi fossero scontati o riscontati. --------------- (1) Allegato I.
Testo unico-art. 15
Art. 15. ([Art. 2, legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art2) - Art. 3, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 9, allegato B e 2, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art3), convenzione 26 novembre 1907 - [Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804), allegato A). Fermo ad ogni effetto il disposto dell'art. 11, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge, per la circolazione concessa ai tre Istituti, non puo' in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 120 milioni per il Banco di Napoli, salva per quest'ultimo la sostituzione, di cui all'art. 12, di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a una parte della sua riserva aurea, e di 28 milioni per il Banco di Sicilia. Queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre Istituti. Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile, i portatori hanno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attivita': 1° specie d'oro e monete di argento legali di proprieta' dell'Istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformita' dell'art. 19, e all'infuori delle somme irriducibili; 2° buoni del tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi, per la Banca d'Italia, i titoli accantonati per la Banca Romana in liquidazione e per il Banco di Napoli quelli di cui all'art. 12, liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree; 3° cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica; 4° crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'art. 29; 5° portafoglio interno non immobilizzato. La circolazione della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia in conto delle ordinarie anticipazioni al tesoro e' coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile, costituiscono una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei rispettivi biglietti,
Testo unico-art. 16
Art. 16. ([Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art5)). La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui all'articolo precedente, destinata esclusivamente a garantire i biglietti di Banca in circolazione, e' tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; ed e' soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme fissate con apposito decreto Reale (1). ----------------- (1) [R. decreto 3 agosto 1898, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1898-08-03;392).
Testo unico-art. 17
Art. 17. (Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 11, allegato B e art. 3, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art7), [legge 31 dicembre 1907, n. 801](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;801)). Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, esclusi, per il Banco di Napoli, quelli soggetti al vincolo di cui all'art. 12.
Testo unico-art. 18
Art. 18. ([Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1891-06-30;314~art7) - ([Art. 21 legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art21)). I biglietti che la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall'art. 25, e non compresi nella circolazione di cui all'art. 6, devono essere coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.
Testo unico-art. 19
Art. 19. ([Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art6) e [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art11) ([comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~com1) - [Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1899-02-16;45~art2)). Il debito degli Istituti rappresentato da paghero' o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente puo' anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.((15)) La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro. Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'art. 11.
Testo unico-art. 20
Art. 20. ([Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;350~art13) - [Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804), allegato A). E' soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'art. 11. Non e' soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedente i limiti fissati dall'art. 6, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, a sensi del primo comma dell'art. 7. Parimente non e' soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al tesoro di cui all'art. 25, e per la Banca d'Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all'art. 68. La misura della tassa sulla circolazione normale e' per i tre istituti di emissione di un decimo per cento all'anno. A partire dal 1° gennaio 1909 sara' abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sopra una somma di biglietti propri uguale all'ammontare del conto corrente coll'azienda fondiaria chiuso il 31 dicembre 1896, ridotto degli accantonamenti contemplati dall'articolo 87.
Testo unico-art. 21
Art. 21. ([Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804)). La tassa sara' eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti: Banca d'Italia . . . . L. 70,000,000 Banco di Napoli . . . » 21,000,000 Banco di Sicilia . . . » 6,000,000 Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, sempreche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale a meta' della ragione dello sconto. Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli e di 12 sino a 18 milioni per il Banco di Sicilia, purche' esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sara' eguale ai tre quarti della ragione dello sconto. Per le eccedenze al di la' dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale all'intera ragione dello sconto. (5)((7))
Testo unico-art. 22
Art. 22. ([Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art10) - [Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-07-02;253~art3)). La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta, ai termini dell'art. 67 della legge ([testo unico) 4 luglio 1897, n. 414](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1897-07-04;414), sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente.
Testo unico-art. 23
Art. 23. (Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 16, allegato B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art12), allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9) - Allegato A alla [legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804~art5), convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca d'Italia ed il Governo ed approvata colla [legge 24 dicembre 1908, n. 723](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-12-24;723)). A partire dal 1° gennaio 1909 lo Stato partecipera' agli utili della Banca d'Italia eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto dei prelevamenti di cui nell'articolo seguente, od agli utili del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, eccedenti la misura del 5 per cento sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto) da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo. Lo Stato partecipera': a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento; alla meta' degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.
Testo unico-art. 24
Art. 24. ([Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;419~art13) - Art. 7, all. B alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art1), all. C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art4), [legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804~art5), convenzione 29 novembre 1908, gia' citati). Per la Banca d'Italia, negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sara' prelevato il 5 per cento degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al Fondo pensioni di cui nell'art. 1 della convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca medesima e il Governo, e negli anni 1914-1923 sara' prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti, prima del riparto, un'annualita' costante di L. 750,000. Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. tesoro e l'amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sara' un avanzo finale, questo passera', a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto. I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facolta' di assegnare ogni anno, per fini comprovati di pubblica utilita' e beneficenza, una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente. Il Banco di Sicilia e' autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.
Testo unico-art. 25
Art. 25. ([Art. 30 legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art30) - [Art. 11, legge 3 marzo 1893, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-03-03;47~art11)). ((La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro e' fissata in 155 milioni, cosi' ripartita: Banca d'Italia L. 115.000.000. Banco di Napoli L. 30.000.000. Banco di Sicilia L. 10.000.000)). L'interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni e' ragguagliato alla ragione di L. 1.50 per cento al netto di ogni imposta.
Testo unico-art. 26
Testo unico-art. 26 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))
Testo unico-art. 27
Testo unico-art. 27 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))
Testo unico-art. 28
Art. 28. ([Art. 5, legge 27 dicembre 1903, n. 499](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-12-27;499~art5) - [Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804), allegato A - [Art. 8, legge 5 luglio 1938, n. 404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-07-05;404~art8)). Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto e' uguale per tutti gli Istituti e non puo' variare senza l'autorizzazione del ministro del tesoro. Il ministro del tesoro, con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti, puo' promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato. Pero' gli Istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dalle Banche minerarie (1), dagli Istituti di sconto e da quelli di credito agricolo che siano organizzati: 1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione; 2° per lo sconto delle note di pegno (warrants) dei magazzini generali e dei depositi franchi. Gli Istituti di emissione sono anche autorizzati a scontare all'uno per cento in meno, nella misura di due terzi del valore, le note di pegno dei derivati agrumari, sulle cui fedi di deposito nei magazzini generali la Camera agrumaria, istituita colla [legge 5 luglio 1908, n. 404](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-05;404), abbia fatto anticipazioni, salvo il disposto dell'articolo 12 della legge stessa. Il detto sconto di favore non puo' eccedere: per la Banca d'Italia . . . . L. 100,000,000 per il Banco di Napoli . . . » 30,000,000 per il Banco di Sicilia . . . » 9,000,000 Gli Istituti possono inoltre applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno: a) emesse dalle Societa' di cui all'[art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1903-07-08;320~art2), che esercitino i magazzini generali per gli agrumi; b) delle sete depositate net magazzini generali legalmente costituiti; c) degli zolfi depositati nei magazzini generali o in quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'[articolo 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-22;378~art13). Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gli Istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate col decreto Reale 25 ottobre 1895, numero 639 (2). Il saggio anzidetto, che non dovra' in nessun caso essere inferiore al 3 per cento, potra' essere variato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti d'emissione, ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino. ((10)) --------------- (1) Vedasi il [R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-09;62), allegato III. (2) Allegato II.
Testo unico-art. 29
Testo unico-art. 29 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))
Testo unico-art. 30
Art. 30. ([Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art35) - Art. 26, allegato P alla legge stessa). Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, e' uguale per tutti gli Istituti, e noti puo' variare senza l'autorizzazione del Governo. Il ministro del tesoro puo' promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.
Testo unico-art. 31
Art. 31. ([Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art12) - [Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804), allegato A). Gli Istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero e cambiali sull'estero munite di due o piu' firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finche' dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro. Gli Istituti di emissione avranno facolta' di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario (1). --------------- (1) [R. decreto 17 settembre 1908, n. 585](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;585).
Testo unico-art. 32
Art. 32. ([Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art12) - [Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art32) - [Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art14) - [Art. 57, legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art57)). Gli Istituti di emissione possono tenere una scorta di rendita italiana, o di altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato, per un valore corrente che non ecceda: per la Banca d'Italia . . . . L. 75,000,000 per il Banco di Napoli . . . » 30,000,000 per il Banco di Sicilia . . . » 8,000,000 Gli Istituti di emissione sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, e all'infuori degli impieghi di cui agli articoli 31 e 35 nei limiti da questi fissati. Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia possono impiegare nell'acquisto di cartelle al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio credito fondiario: la prima sino a 5 e il secondo sino a 2 milioni della massa di rispetto. Gli Istituti di emissione sono inoltre autorizzati ad acquistare le cartelle emesse, ai termini dell'[art. 57 della legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art57), dalla Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III». --------------- (2) Ai termini dell'[art. 5 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-11;337~art5), avente forza di legge, gli Istituti di emissione sono autorizzati a far uso delle cartelle speciali emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in forza della [legge 8 luglio 1904, n. 320, e del decreto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-07-08;320) medesimo, per la conversione del prestito del comune di Roma, in tutti gli impieghi ed investimenti per i quali hanno facolta' di valersi dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Vedasi l'annotazione in calce all'art. 29 riguardo alla parificazione dei certificati ferroviari e delle obbligazioni della Societa' italiana per le strade ferrate meridionali ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Giusta l'art. 3 della convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo e la Banca d'Italia per un prestito a favore della Colonia Eritrea, convenzione che fu poscia approvata con [R. decreto 26 agosto 1906, n. 531](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;531), la Banca medesima puo' valersi degli speciali certificati nominativi di debito ad essa corrispondentemente rilasciati e considerati a ogni effetto come titoli di Stato per tutti gli impieghi in titoli da farsi nei limiti e pei fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico. Secondo il citato articolo della convenzione, la Banca deve assegnare preferibilmente i detti certificati a copertura degli impieghi fissi stabiliti dalle vigenti leggi. Allo stesso scopo essa potra' valersi dei certificati che le saranno rilasciati dal Governo della Colonia Eritrea, a norma dell'[art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1908-12-06;755~art1).
Testo unico-art. 33
Art. 33. ([Art. 3, legge 25 giugno 1905, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-06-25;261~art3)). I certificati ferroviari a debito dello Stato, rilasciati agli Istituti di emissione in conformita' dell'[art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 261](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-06-25;261~art2), possono servire a due scopi, e cioe': a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli Istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico; e a surrogare titoli di varia specie gia' da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avra' luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le Amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.
Testo unico-art. 34
Art. 34. (Articoli 8 e 9, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art2), [legge 3 marzo 1898, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47)). Il Banco di Sicilia e' autorizzato ad impiegare in buoni del tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni, purche' l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire. I buoni cosi' acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'art. 32.
Testo unico-art. 35
Art. 35. (Art. 6, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9)). Il Banco di Sicilia e' autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che, per effetto della liquidazione del conto corrente con l'azienda fondiaria, venne tolta dalle immobilizzazioni, dedotta l'ultima erogazione di L. 300 mila fatta all'azienda medesima.
Testo unico-art. 36
Art. 36. ([Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art12) - Art. 2, allegato E alla [legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 34](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339~art34), [legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art7), [legge 2 luglio 1896, n. 253](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1896-07-02;253) - [Legge 15 luglio 1909, numero 492](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-07-15;492)). Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse: per la Banca d'Italia . . . . L. 200,000,000 per il Banco di Napoli . . . » 80,000,000 per il Banco di Sicilia . . . » 25,000,000 l'Istituto dovra' ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'art. 51. ((10))
Testo unico-art. 37
Art. 37. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998. N. 43))
Testo unico-art. 38
Art. 38. (Art. 7, allegato I alla [legge 22 luglio 1894, n. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-07-22;339)). Sino a nuova disposizione gli Istituti di emissione hanno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione. Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa domanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, Milano, Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati. I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, sono regolati da speciale convenzione, approvata con decreto Reale (1). Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi di importazione come valuta metallica, purche' siano versati entro 10 giorni da quello della rispettiva emissione. -------------------- (1) Reale decreto 11 luglio 1895, n. 416.
Testo unico-art. 39
Art. 39. ([Legge 31 dicembre 1907, n. 804](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-31;804), allegato A). Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette. Essi hanno facolta' di fare alle Provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali. Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento o non potra' farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.
Testo unico-art. 40
Art. 40. (Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata). La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformita' alle norme stabilite con apposito regolamento (1). ----------------------- (1) Regolamento approvato con il decreto 15 gennaio 1895, n. 16.
Testo unico-art. 41
Art. 41. (Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata). La cauzione a garanzia della gestione di tesoreria e' di 90 milioni di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di Borsa, sotto deduzione di un ventesimo del valore cosi' determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi. A costituire la detta cauzione concorre anche la somma accantonata dalla Banca d'Italia a' termini degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata col Governo il 30 ottobre 1894, ed approvata con [R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-10;533), riprodotto nell'allegato Q alla [legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486).
Testo unico-art. 42
Art. 42. (Art. 12, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata). Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria e' lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti. Quando il fondo a disposizione del tesoro si elevi per qualunque ragione al disopra di 40 milioni, o scenda al disotto di 10 milioni, sulla differenza in piu' e in meno decorre a favore del tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di L. 1.50 per cento, al netto di ogni imposta. La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.
Testo unico-art. 43
Art. 43. (Art. 13, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata). Finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica e il cambio dei biglietti degli Istituti di emissione sia regolato dalle disposizioni dell'art. 8 (comma secondo e terzo) del presente testo unico, le somme versate in oro e in argento nelle casse della Banca per conto del tesoro devono essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del tesoro.
Testo unico-art. 44
Art. 44. ([Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art12) - Articoli 3 e 12, allegato T alla [legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art1), [legge 7 luglio 1901, n. 334](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1901-07-07;334)). Il Banco di Napoli potra' continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pieta'. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione. Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di fronte ai terzi. La Cassa e' amministrata dal direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco. Il Banco puo' tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla meta' dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalita' delle attivita' della Cassa. La Cassa e' autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario nelle Provincie meridionali e in Sardegna, in conformita' alla [legge 7 luglio 1901, n. 334](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1901-07-07;334), e al regolamento per l'esecuzione di essa (1) e a fare le altre operazioni cui sia autorizzata da leggi speciali. Ogni altra attivita' della Cassa deve essere impiegata, esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. ------------------- (1) Regolamento approvato con [R. decreto 21 luglio 1904, n. 536](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-21;536).
Testo unico-art. 45
Art. 45. (Art. 1°, [legge 1° febbraio 1901, n. 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1901-02-01;24)). Il Banco di Napoli esercita il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, ha facolta' di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi. Esso cura inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno. Il Banco e' autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto e, occorrendo, del suo patrimonio alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio. E' vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo. Il regolamento (2) determina le cautelo che il Banco deve prendere per garantirsi contro le derivanti dalle oscillazioni dei cambi. ---------------------- (2) Regolamento approvato con [R. decreto del 29 dicembre 1901, n. 571](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1901-12-29;571), poscia modificato con i decreti Reali del 16 maggio 1904, n. 323 e del 22 febbraio 1906, n. 46.
Testo unico-art. 46
Art. 46. ([Art. 2, legge 1° febbraio 1931, n. 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-02-01;24~art2)). Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per meta' al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra meta' sono destinati ad un «Fondo per l'emigrazione» in conformita' alle norme stabilite nel regolamento. Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto «Fondo per l'emigrazione».
Testo unico-art. 47
Art. 47. ([Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1901-02-01;24~art4)). Il Banco di Napoli presenta ogni anno al ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli, 45 e 46. La relazione ((...)) e' presentata al Parlamento dal ministro del tesoro.
Testo unico-art. 48
Art. 48. ([Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-03-29;100~art1) e [2, legge 29 marzo 1908, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-03-29;100~art2)). E' instituita presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, col titolo «Credito agrario del Banco di Sicilia». I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti: a) da un fondo iniziale di L. 3,000,000, fornito dal Banco di Sicilia mediante prelevamento dall'ammontare della massa di rispetto disponibile, a titolo d'impiego; b) da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le Provincie siciliane in Palermo, sino alla somma di L. 2,000,000 e, in ogni caso, non eccedente i due decimi dei depositi a risparmio della Cassa; c) da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui nell'art. 49. Nel fondo di cui alla lettera a) sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito agrario compiute dal Banco di Sicilia in virtu' della [legge 23 gennaio 1887, n. 4276](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1887-01-23;4276) (serie 3ª).
Testo unico-art. 49
Art. 49. ([Art. 4, legge 29 marzo 1906, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100~art4)). Il Banco di Sicilia e' autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle Provincie siciliane. Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle disposizioni della [legge 29 marzo 1906, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100), riportate nel presente testo unico, e dalla [legge 15 luglio 1888, n. 5546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546) (serie 3ª).
Testo unico-art. 50
Art. 50. ([Art. 5, legge 29 marzo 1906, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100~art5)). La gestione della Cassa di risparmio e' separata da quella del Banco. Sino a quando la Cassa di risparmio non avra' formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi, il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi.
Testo unico-art. 51
Art. 51. ([Art. 6, legge 29 marzo 1906, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100~art6) - [Art. 8, legge 15 luglio 1906, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art8) - [Legge 15 luglio 1909, n. 492](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-07-15;492)). Il Banco di Sicilia puo' impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» di Palermo e non oltre i tre decimi crei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario a' termini della [legge 29 marzo 1906, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100), e del regolamento per la sua esecuzione (1). Le altre attivita' della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate: a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco; b) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato. Le Somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire, di cui all'art. 36 del presente testo unico. --------------- (1) Regolamento approvato con [R. decreto 23 dicembre 1906, n. 731](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-23;731).
Testo unico-art. 52
Art. 52. ([Art. 56, legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art56)). Il Banco di Napoli concorre con la somma di L. 4,500,000, da versarsi in 30 annualita' a far tempo dall'esercizio 1905-906, alla costituzione del patrimonio della Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III» di cui nell'[art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art17).
Testo unico-art. 53
Art. 53. ([Art. 18, legge 15 luglio 1906, n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art18)). Il Banco di Sicilia concorre alla formazione del capitale dell'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali per gli zolfi, di cui negli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art2) e [18 della legge 15 luglio 1906, n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art18). L'importo della quota di concorso e' dal Banco prelevato dalla sua massa di rispetto.
Testo unico-art. 54
Art. 54. ([Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art2) e [23, legge 15 luglio 1906, n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art23)). I due milioni che il Banco di Sicilia ha anticipato al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, sono rimborsati dal Consorzio al Banco ratealmente nel termine non maggiore di otto anni, cogli interessi al saggio minimo. Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sui prelevamenti da farsi sul prezzo di vendita dello zolfo ai termini dell'[art. 13, n. 2, della legge 15 luglio 1906, n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art13-num2), e sopra tutto le attivita' della Banca di credito minerario predetta.
Testo unico-art. 55
Art. 55. ([Art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art17)). Il Banco di Sicilia fa gratuitamente il servizio di cassa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana. Sulle giacenze di cassa di spettanza del Consorzio, l'interesse e' uguale a quello che il Banco corrisponde sui depositi a risparmio in conto corrente fruttifero.
Testo unico-art. 56
Art. 56. ([Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art3)). La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5% dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni fondiarie dovuto, rispettivamente, nelle Provincie continentali dell'ex-reame di Napoli ed in Sicilia.
Testo unico-art. 57
Art. 57. ([Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1874-04-30;1920~art24) - Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata). Il tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, puo' depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da piu' sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio e' reso allo Stato gratuitamente.
Testo unico-art. 58
Art. 58. ([Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art12)). E' vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.
Testo unico-art. 59
Art. 59. ([Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art12)). E' vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.
Testo unico-art. 60
Testo unico-art. 60 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))
Testo unico-art. 61
Art. 61. ([Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art14)). Al termine di ciascun esercizio le sofferenze nuove devono passare a perdita e i ricuperi devono essere calcolati a benefizio di quell'anno nel quale sono in tutto od in parte riscossi.
Testo unico-art. 62
Testo unico-art. 62 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 (26)((27))
Testo unico-art. 63
Art. 63. ([Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art5)). Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza. E' obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale. Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gli Istituti sono stabilite con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge (1). -------------- (1) Decreto Reale 27 febbraio 1894, n. 58, presentato nello stesso giorno alla Camera dei deputati (V. Atti parlamentari, stampati nn. 318 e 318-A), ma non convertito in legge.
Testo unico-art. 64
Art. 64. (Art. 14 della convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata). Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia abbia il servizio di tesoreria, essa non puo' richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.
Testo unico-art. 65
Art. 65. ([Art. 25, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art25) - Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata - [Articoli 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art28) e [29, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art29)). La liquidazione della Banca romana e' assunta dalla Banca d'Italia a suo rischio e pericolo. Il termine per la liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca romana e' di venti anni, a partire dal 1° gennaio 1891, ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun quadriennio. Lo Stato e' liberato dalle perdite che potranno derivare da tale liquidazione ancorche' superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa ai termini dell'articolo 67.
Testo unico-art. 66
Art. 66. ([Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art29)). Gli atti di vendita a terzi degli immobili gia' posseduti dalla Banca romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti gia' esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di L. 3.60. Tale agevolezza non avra' effetto oltre il 31 dicembre 1912.
Testo unico-art. 67
Art. 67. ([Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art29) - Art. 2, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata - Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 1 e 2, convenzione 29 novembre 1908, gia' citata). La Banca d'Italia paghera' ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa. Se cio' non bastasse, alla deficienza sara' provveduto colla riserva straordinaria di cui nella Convenzione del 29 novembre 1908 gia' citata. Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovra' fare per la liquidazione della Banca romana non fruttano interesse a favore della prima.
Testo unico-art. 68
Art. 68. ([Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47~art10)). La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione non e' soggetta a tassa. Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potra' mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896 (1), e si dovra' andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali. ----------------- (1) L. 101,720,295.43.
Testo unico-art. 69
Art. 69. ([Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1893-08-10;449~art30), e [art. 28](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art28) e [29, legge 8 agosto 1895, n. 486](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1895-08-08;486~art29)). La Banca d'Italia iniziera' e proseguira' a sue spese tutte le azioni di responsabilita' contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.
Testo unico-art. 70
Art. 70. ([Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art1)). I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno e del Banco di Sicilia hanno facolta' di trasformare i mutui attuali, oltreche' in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75 o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 95. I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso l'estinzione dei mutui potra' essere protratta oltre il 1960. Le ipoteche gia' inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'art. 95. E' in facolta' dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui. Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia sui fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.
Testo unico-art. 71
Art. 71. ([Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art2)). La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle ed il prezzo di vendita delle nuove, sara' a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, pota essere anticipata dai Crediti fondiari. Per siffatta anticipazione i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 delta legge ([testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1885-02-22;2922). Il Credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno potra' inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all'art. 9 dell'allegato A alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9), modificato dall'[art. 13 della legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art13).
Testo unico-art. 72
Art. 72. ([Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 349](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1905-07-07;349~art15)). Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle in conformita' delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della [legge 17 luglio 1890, n. 6955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955) (serie 3ª). La conversione potra' essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse di 3.75 e 3.50 per cento. La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovra' essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione. L'avviso della deliberata conversione dovra' essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovra' essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni. Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere piu' presentate al rimborso, e l'interesse s'intendera' ridotto al saggio delle nuove cartelle. Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nel presente testo unico, inclusa la facolta' di prolungare i mutui come all'art. 70.
Testo unico-art. 73
Art. 73. (Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 5, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9)). Per gli eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario in liquidazione della gia' Banca nazionale nel Regno e il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai termini dell'art. 29, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore al 3.50 per cento all'anno, Per il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli da fondo di dotazione, disponibili a norma dell'art. 78 e sino alla meta' da loro valore.
Testo unico-art. 74
Art. 74. (Art. 6, convenzione 23 novembre 1896, gia' citata - Art. 5, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9)). Per le Operazioni Interne di anticipazione di cui all'articolo precedente, gli Istituti non sono soggetti a tassa.
Testo unico-art. 75
Art. 75. (Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 7, allegato C alla [legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art12), [legge 3 marzo 1898, n. 47](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1898-03-03;47)). I beni attualmente in proprieta' del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell'art. 104, computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.
Testo unico-art. 76
Art. 76. (Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata). Il fondo di dotazione del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno conservera' la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle. La Banca d'Italia liquidera' per conto del Credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.
Testo unico-art. 77
Art. 77. ([Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-01-17;9~art3)). Se le disposizioni contenute negli articoli 73 e 76 non bastassero a garantire le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.
Testo unico-art. 78
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