LEGGE 30 maggio 1911, n. 603

Type Legge
Publication 1911-05-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

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