LEGGE 29 giugno 1911, n. 606

Type Legge
Publication 1911-06-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911, al 30 giugno 1912, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge. È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

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