LEGGE 21 luglio 1911, n. 801
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1911, alle provincie di Aquila, di Avellino, di Benevento e di Caserta le disposizioni contenute nella legge 13 luglio 1910, n. 465, per il pagamento dei contributi nelle spese di opere stradali e portuali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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