DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia di contabilità e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 13 che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonchè per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
Visto l'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonchè alle procedure di monitoraggio, anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi previsti;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 3, comma 8;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilità dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalità;
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di applicazione e le modalità attuative della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP), nonchè sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni obbligatorie;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata del 20 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
2.Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
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