LEGGE 12 marzo 2012, n. 34

Type Legge
Publication 2012-03-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

1.È approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) ), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94, S.O.,è il seguente: "Art. 24. Ulteriori intese 1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.".

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