DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40
Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2012 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 17/04/2012, n. 90 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2267, comma 2;
Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni
Avvertenze: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. - 4-bis (Omissis). 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'18 giugno 2010, n. 140. Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Convocazione). - 1. (Omissis). 2. La convocazione e' effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell' articolo 3 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato «codice», di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.». - Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Comitato consultivo sui progetti di contratto). - 1. - 3. (Omissis). 4. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell' articolo 536 del codice. 5. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare). - 1. - 8. (Omissis). 9. La Commissione e' convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti. 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). - 1. Nell'ambito del Ministero della difesa, operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa: a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; b) Commissione italiana di storia militare; c) Comitato etico. 2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 88 (Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento). - 1. Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 127 (Iscrizione nel registro nazionale). - 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. 2. - 3. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 143 (Personale dell'Agenzia). - 1. - 3. (Omissis). 4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1. 5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa. 6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione. 7. (abrogato). 8. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 152 (Unita' e reparti dell'Esercito italiano). - 1. I livelli ordinativi delle grandi unita' dell'Esercito italiano sono i seguenti: a) corpo d'armata; b) divisione; c) brigata. 2. I livelli ordinativi delle unita', dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti: a) reggimento; b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria; c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria; d) plotone; sezione per l'artiglieria; e) squadra. 3. L'articolazione e la denominazione ordinativa e tattica delle unita' di cui al presente articolo sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.». - Si riporta il testo dell'art. 156 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 156 (Centri di addestramento e formazione e di selezione). - 1. - 2. (Omissis). 3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.». - Si riporta il testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 165 (Comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali). - 1. Sono comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che ne definisce le dipendenze; per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorita' indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. 2. (Omissis). - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 233 (Organismi di coordinamento). - 1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonche' per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'art. 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei, si applica l'art. 88. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 238 (Sede di servizio). - 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo': a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilita' ambientale che possano condizionarne l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione; b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento. 2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'art. 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.». - Si riporta il testo dell'art. 240 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti interforze). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando: a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo; b) considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 244 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 244 (Applicazione della normativa in materia di sicurezza). - 1. (Omissis). 2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attivita' lavorative connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.». - Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 246 (Individuazione del datore di lavoro). - 1. - 4. (Omissis). 5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale e' responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali direttamente assegnati. 6. (Omissis). 7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresi' attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unita' organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 252 (Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). - 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza, di cui agli articoli 259 e seguenti. 3. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 253 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 253 (Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari). - 1. - 7. (Omissis). 8. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 261 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza). - 1. L'unita' organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'art. 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 269 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 269 (Qualificazione del personale). - 1. (Omissis). 2. Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera l), dell'art. 277 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 277 (Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano). - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti: a) - i) (Omissis); l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali; m) - t) (Omissis). 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 278 (Enti e istituti di istruzione della Marina militare). - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attivita' di studio e ricerca idrografica sono i seguenti: a) - b) (Omissis); c) Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 279 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 279 (Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare). - 1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare: a) Istituto di scienze militari aeronautiche; b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale; f) Scuole di volo; g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare; h) Istituto superiore per la sicurezza del volo; i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare; l) Reparto addestramento controllo spazio aereo; m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali. 2. (Omissis).».
Art. 2
Disposizioni in materia di beni
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 283 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 283 (Tenuta del registro e modalita' d'iscrizione). - 1. - 3. (Omissis). 4. L'iscrizione nel registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione. 5. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 292 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 292 (Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unita' navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, e' disposta con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 304 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 304 (Comando delle unita' navali della Guardia di finanza). - 1. Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 312 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 312 (Competenze generali). - 1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretariato generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati «elenchi degli incarichi», con le modalita' di cui all'articolo 343. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 332 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 332 (Proroghe per il rilascio). - 1. (Omissis). 2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall' articolo 286, comma 3 del codice, possono essere concesse: a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio; b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si e' verificata la perdita del titolo; c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.; d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio, ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalita', o del terrorismo, o del dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione, ai sensi dell'art. 317, finche' permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati. 3. - 6. (Omissis). 6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorita', il canone di cui all'art. 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio , compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.». - Si riporta il testo dell'art. 341 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 341 (Formalita' per le comunicazioni). - 1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.». - Si riporta il testo del comma 2, lettera c), punto 1.3), dell'art. 343 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 343 (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI). - 1. (Omissis). 2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere: a) - b) (Omissis); c) alloggi ASI: 1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO; 1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa; 1.3) dal Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 372 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 372 (Commissione per gli alloggi). - 1. In sede locale, il comandante delle scuole, il comandante delle unita' mobili e specializzate e i comandanti interregionali nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante delle scuole o delle unita' mobili e specializzate o interregionali; c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 401 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 401 (Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative). - 1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all' articolo 399, comma 1, lettere a) e b), mediante: a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio; b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non piu' funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell' articolo 403; c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e in particolare con applicazione del disposto dell' articolo 143 del codice degli appalti, nonche' delle procedure di cui all' articolo 153 del medesimo codice e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilita' di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non piu' necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell' articolo 297, comma 3, del codice, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell' articolo 143, comma 8, del codice degli appalti; d) - f) (Omissis). 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 4, lettera a) e 5, lettera a), dell'art. 404 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 404 (Criteri di vendita). - 1. - 3. (Omissis). 4. Hanno diritto: a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrasessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo, nella presente sezione denominato «reddito», non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 306, comma 2, del codice, nella presente sezione denominato «decreto di gestione annuale», e' data facolta' di rateizzare il relativo corrispettivo in rate mensili di importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile. In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sara' determinato e corrisposto ai sensi di legge; b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinita' rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto con le modalita' indicate nel comma 2, allegando: a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprieta' dell'alloggio; b) - d) (Omissis). 6. - 21. (Omissis).».
Art. 3
Disposizioni in materia di amministrazione e contabilita'
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 450 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 450 (Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza). - 1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto. Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 451 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 451 (Organi della gestione amministrativa e competenze). - 1. - 6. (Omissis). 7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa. 8. - 9. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 459 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 459 (Paga e indennita' dei militari di truppa). - 1. Ai militari di truppa, la paga e le altre indennita' sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non e' accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 463 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 463 (Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale). - 1. Ai fini della presente sezione: a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative; b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia; c) sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 485 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 485 (Partecipanti). - 1. Alle mense di servizio partecipano: a) personale militare e dipendenti civili facenti parte delle unita' organiche presso le quali le mense sono costituite; b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unita' ove e' costituita la mensa; c) personale militare e civile in servizio alle mense; d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza. Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 505 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 505 (Atti del cassiere). - 1. - 5. (Omissis). 6. Se non e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all' articolo 503, comma 3. 7. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 515 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 515 (Disposizioni generali sulla gestione dei materiali). - 1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96 e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «sistema SEC», secondo istruzioni unitarie adottate con le modalita' di cui all'articolo 446, comma 4. Essa comprende le funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; b) - f) (Omissis). 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 519 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 519 (Scritture contabili). - 1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione e secondo i criteri del sistema SEC. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici e della contabilita' economico-analitica. Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 520 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 520 (Classificazione e codificazione dei materiali). - 1. - 7. (Omissis). 8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario, nonche' con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012: a) e' indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto; b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data; c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori; d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci «attrezzature e macchinari per altri usi specifici» e «altri beni mobili e arredi per uso specifico», nonche' alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6; e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, e' utilizzato il metodo contabile «primo entrato, primo uscito» (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile; f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non e' possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, ne' dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO. 9. - 11. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 529 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 529 (Scuole militari). - 1. - 6. (Omissis). 7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del sedicesimo anno di eta', nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009: a) - c) (Omissis). 8. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 531 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 531 (Organizzazione penitenziaria militare). - 1. - 4. (Omissis). Al personale appartenente alle Forze di polizia detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonche' quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che e' sostituita da oggetti di corredo personali.». -Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 534 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 534 (Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali). - 1. - 4. (Omissis). 5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all' articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia, da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.». - Si riporta il testo dell'art. 569 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 569 (Condizioni delle permute). - 1. (abrogato). 2. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni: a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria; b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 573 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 573 (Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare). - 1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili ed infrastrutture in uso al Ministero della difesa. 2. (Omissis).».
Art. 4
Disposizioni in materia di personale militare
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