LEGGE 14 novembre 2012, n. 204
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.All'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 186, le parole: «12 del mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «9 del mese di settembre». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 novembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 1. - 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 9 del mese di settembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi. 2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.».
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