LEGGE 21 marzo 1912, n. 199
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. Sono convalidati i RR. decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal «fondo di riserva per le spese impreviste», inscritto al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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