LEGGE 31 marzo 1912, n. 242
Art. 1
È approvata la maggiore assegnazione di L. 547,07 inscritta al capitolo n. 255-ter «Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 20: Genio civile, provvista, trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874), dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1909-910 e retro» per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911.
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