LEGGE 28 giugno 1912, n. 641
Art. 1
Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549 e 9 aprile 1911, n. 306, sono recate le seguenti modificazioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.