LEGGE 30 giugno 1912, n. 657
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 189.555 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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