LEGGE 20 marzo 1913, n. 211
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga delle scadenze delle cambiali e degli assegni bancari, pagabili nel comune di Napoli. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1913. VITTORIO EMANUELE. Finocchiaro-Aprile - Tedesco - Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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