LEGGE 4 gennaio 1914, n. 2
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. autorizzata la maggiore assegnazione di lire 500,000, da inscriversi al capitolo n. 55: «Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per 1'esercizio finanziario 1913-1914. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 gennaio 1914. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.