LEGGE 8 marzo 1916, n. 241
Art. 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per le promozioni ai gradi di contrammiraglio e maggior generale e di vice ammiraglio e tenente generale gli ufficiali che ne sono riconosciuti idonei seguendo i criteri della scelta, sono inscritti in quadro secondo l'ordine della loro anzianità relativa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1916. TOMASO DI SAVOIA. CORSI. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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