LEGGE 9 aprile 1922, n. 486
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i RR. decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi dei contributi straordinari al R. Comitato talassografico italiano. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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