LEGGE 28 maggio 1922, n. 729

Type Legge
Publication 1922-05-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli ufficiali che sono compresi nei quadri in forza di quest'ultima clausola non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento. Gli ufficiali che le competenti Commissioni di avanzamento debbono esaminare per la formazione dei quadri debbono essere compresi: a) nella prima metà del ruolo, se capitani di vascello e capitani di fregata e gradi corrispondenti; b) nel primo terzo del ruolo, se capitani di corvetta e gradi corrispondenti; c) nel primo quarto del ruolo, se tenenti di vascello e gradi corrispondenti. Art. 2. Sono soppresse le schede individuali di avanzamento stabilite dall'art. 30 della legge 6 marzo 1898, n. 59. Art. 3. Nei gradi in cui è prescritto l'avanzamento misto con criteri della scelta o dell'anzianità, possono concorrere per l'avanzamento a scelta soltanto gli ufficiali che per l'avanzamento ad anzianità sono giudicati idonei all'unanimità. Art. 4. I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data con la quale sono approvati dal ministro e con la stessa data cessano di aver effetto i quadri per i corrispondenti gradi precedentemente compilati. È fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, i quali vigono fino al loro completo esaurimento. La deliberazione del ministro relativa alla approvazione o meno dei quadri di avanzamento deve essere emanata non oltre trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento furono comunicati al ministro dalle competenti Commissioni. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. De Vito. Visto, il guardasigilli Luigi Rossi.

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