LEGGE 28 maggio 1922, n. 732
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. De Vito. Visto, il guarda sigilli: Luigi Rossi.
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