LEGGE 1 giugno 1922, n. 783
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 14 novembre 1919, n. 2268, che abroga il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento a contrarre matrimonio per gli ufficiali della R. marina. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. De Vito. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.