LEGGE 1 giugno 1922, n. 797
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto in data 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo di imbarco. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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