LEGGE 29 giugno 1922, n. 923

Type Legge
Publication 1922-06-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

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