LEGGE 6 luglio 1922, n. 926
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente la proroga del termine di cui all'art. 79 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. RICCIO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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