LEGGE 27 giugno 1922, n. 989
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di sette scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. RICCIO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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