LEGGE 20 luglio 1922, n. 1015
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di L. 22,500,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 10,565,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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