LEGGE 21 agosto 1922, n. 1175
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,068,000 e le diminuzioni di stanziamento di L. 356.000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922. VITTORIO EMANUELE. PARATORE. Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
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