LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1837

Type Legge
Publication 1932-12-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 26 aprile 1928, numero 1017, sono sostituite le disposizioni seguenti: Art. 7. - La Presidenza è costituita da un presidente e da tre vice presidenti, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici. I tre vice presidenti sono scelti tra i membri del Consiglio e durano in carica finchè rivestono la qualifica di consiglieri. Al presidente spettano tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Associazione. I vice presidenti collaborano con lui e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento. Art. 8. - Il Consiglio è costituito da 22 membri, dei quali due di diritto e gli altri scelti preferibilmente fra i dirigenti delle Amministrazioni consortili. Sono membri di diritto il direttore generale della bonifica integrale e il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici. Gli altri venti membri del Consiglio sono nominati con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente, udito il presidente dell'Associazione. Il presidente dell'Associazione presiede il Consiglio e ne assume i poteri in pendenza della costituzione di esso. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Acerbo - Di Crollalanza - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

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