LEGGE 22 gennaio 1934, n. 85
Art. 1
Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo M. del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano: a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente; b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia o di reparto corrispondente), col grado di capitano; c) i tenenti colonnelli: quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria; due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio; quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore: d) i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i Colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive almeno una per i colonnelli del genio); e) i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unità; f) i generali di divisione: un periodo continuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e perciò ne consenta i giudizi delle superiori autorità.
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