LEGGE 13 giugno 1935, n. 1081
Art. 1
La Cassa di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale L.U.C.E. eretta in corpo morale con il R. decreto 1° maggio 1930, n. 632, è sciolta. La chiusura della gestione sarà fatta sotto la data del 13 dicembre 1934. Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà provveduto alla nomina del liquidatore.
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