LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1476
Art. 1
Le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, e l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone per viaggi sulle Ferrovie dello Stato sono regolate dalle disposizioni seguenti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)