LEGGE 22 gennaio 1942, n. 104

Type Legge
Publication 1942-01-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° settembre 1941-XIX, tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX. L'art. 5 è sostituito dal seguente: «L'organico degli ufficiali generali è il seguente: Generali di corpo d'armata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 35 Generali di divisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 22 Generali di divisione dei carabinieri Reali . . . . . . . . . . .» 4 Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio) . . . . . . . . . . . . . . . .» 4 Tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio) . . . . . . . . . . . . . . . » 1 Tenente generale medico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 1 Tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato) . . . .» 1 Generali di brigata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 165 Generali di brigata dei carabinieri Reali . . . . . . . . . . . » 8 Generale di brigata del corpo automobilistico. . . . . . . . . . » 1 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria . . . . . .» 6 Maggiori generali del servizio tecnico del genio. . . . . . . . .» 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione. . . » 2 Maggiori generali medici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 Maggiori generali commissari . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonchè il capo di Stato Maggiore generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata. Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra; direttore generale del genio militare nel Ministero della marina; direttore dell'Istituto geografico militare; direttore del servizio chimico; membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonchè quelle sotto indicate: a) primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re o Imperatore; b) aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re e Imperatore; c) primo aiutante di campo generale di S.A.R. il Principe Ereditario; d) comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali; e) comandante generale della Regia guardia di finanza; f) presidente del Tribunale supremo militare; g) ispettore della fanteria e generale addetto all'Ispettorato della fanteria; h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'Ispettorato dell'artiglieria; i) ispettore del genio e generale addetto all'Ispettorato del genio; l) ispettore delle truppe alpine; m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate; n) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra; o) generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra». L'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Il servizio tecnico della motorizzazione comprende: una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione; un centro studi della motorizzazione; ed ha il seguente organico di ufficiali: Ufficiali generali: Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio) . . . . . . . . . . . . . . . .N. 1 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione . . . » 2 ----- Totale . . N. 3 Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art.5. Ufficiali superiori ed inferiori: Colonnelli (direttori e capi divisione). . . . . . . . . . . . . .N. 5 Tenenti colonnelli (vice direttori e capi sezione) \ > » 36 Maggiori, capitani e tenenti (addetti). . . . . . . . . . . . / ----- Totale . N. 41 Negli articoli 3, 7, 11, 13, 14, 16, 50 e nelle intestazioni dei capi VII, VIII e X, le denominazioni «servizio tecnico delle armi e delle munizioni», «servizio studi ed esperienze del genio», «servizio tecnico automobilistico » e « istituto superiore tecnico armi e munizioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle altre «servizio tecnico di artiglieria», «servizio tecnico del genio», «servizio tecnico della motorizzazione» e «istituto superiore tecnico di artiglieria ».

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